Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME. Il difensore si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’ar 581 cod. proc. pen., l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la pronuncia del locale Tribunale che lo dichiarava colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Secondo la Corte territoriale, l’atto di appello, con cui si chiedeva l’assoluz dell’imputato e si lamentava la determinazione della pena, si presentava del tut privo di rilievi critici specifici rispetto alle argomentazioni della sentenza di grado.
Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell’imputato che con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità di tutti i motivi di appello, in particolare di quelli alla eccessività e sproporzione della pena irrogata. La doglianza si riferisce particolare, alla mancata applicazione nel massimo della riduzione della pena prevista per il tentativo. Osserva il ricorrente che la sentenza di primo gr risultava incontestabilmente stringata e sommariamente argomentata con riferimento alla graduazione della pena, con completa elusione della questione della mancata riduzione fino ai due terzi della pena edittale.
Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite, di questa Corte hanno, in tempi recenti, ribadito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissi per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enuncia e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritt fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specific con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In sostanza, l specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce principio del favor impugnationis, consiste nel contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi motivazionali della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinent a quelli considerati dal primo giudice, non potendo quindi il ricorrente limitar confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (cfr. Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, COGNOME, Rv. 26165 Dall’esame dell’atto di appello del 23/02/2022, a firma dell’AVV_NOTAIO si rileva come lo stesso fosse affetto da genericità intrinseca, nel senso ch difesa si è limitata ad esprimere mere formule di stile afferenti alla responsabi
dell’imputato e all’eccessività della pena, senza in alcun modo dedurre specific censure al provvedimento impugnato. In particolare, quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato, l’atto di appello si è limitato a rilevare ch “risulta ancorata ad un quadro probatorio essenzialmente indiziario… non sorret da riscontri oggettivi esterni che valgano a confermarne l’univocità…”, n potendo pertanto, “ritenersi condivisibili le motivazioni contenute nella senten impugnata”. Quanto alla pena, l’appellante ne lamenta l’eccessività, “tenuto cont delle concrete modalità in cui si è svolta l’azione criminosa. Alla luce di considerazioni, dunque, bene avrebbe potuto il primo giudicante irrogare una pena più contenuta e meglio adeguata alla fattispecie in esame, se non altro al fine adeguare la sanzione punitiva all’effettiva gravità del fatto”. Richiama poi i cri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Deve, pertanto, concludersi per la correttezza giuridica del provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile il proposto atto di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Il President Il Consigliere estensore Così deciso il 29 novembre 2023