Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19710 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato in Algeria il 28/02/1981 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza emessa in data 08/11/2024 dalla Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con le quali il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello proposto da NOME COGNOME avverso
la sentenza emessa in data 17/01/2024 dal Tribunale di Bologna che lo aveva dichiarato responsabile de lla contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. e condannato alla pena di mesi otto di arresto, previo riconoscimento di attenuanti generiche.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen, la violazione dell’art. 591, comma 1 , lett. c) in relazione all’art. 581 del codice di rito ed il vizio di motivazione.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello è pervenuta a declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi proposti entrando , tuttavia, nel merito di tali doglianze che, in realtà, non erano affatto generiche, bensì esplicative di rilievi critici alla motivazione della sentenza impugnata.
Più precisamente, con riferimento al capo relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen, l’atto di gravame evidenziava come l’imputato, sorpreso in possesso di un cacciavite, un taglierino e due chiavi esagonali, non aveva ‘portato fuori dalla abitazione’ tali oggetti essendo persona senza fissa dimora che vive dormendo per strada o in giacigli di fortuna e che la disponibilità degli stessi non era ‘ingiustificata’ in quanto indispensabili per provvedere alle esigenze di chi vive in condizioni di vagabondaggio (aprire lattine o scatole e tagliare generi alimentari).
In punto di trattamento sanzionatorio, l’appello invocava la riduzione della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale ponendo a fondamento di tale richiesta la condizione di disagio sociale dell’imputato ed il comportamento collaborativo serbato al momento del controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. Già sotto il vigore del previgente testo dell’art. 581 lett. d) cod. proc. pen. le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, avevano affermato il principio secondo cui l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
L’art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 ha riformulato l’art. 581 cod. proc. pen. prevedendo che, a pena di inammissibilità, l’atto di impugnazione deve indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione oggetto di gravam e, le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie avanzate al giudice a quo ed i motivi, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Alla luce di tale novella legislativa, questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d’appello deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati ovvero quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata ( ex multis , Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, COGNOME, Rv. 273778; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978).
La più recente riforma al codice di rito attuata con il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto il comma 1bis dell’art. 581 cod. proc. pen. il quale prevede, proprio con riferimento all’atto di appello, che esso è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
1.2. Tanto premesso, nel caso di specie l’atto di appello proposto dal difensore dell’odierno ricorrente non presentava i crismi della ammissibilità nei termini normativamente richiesti.
Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, il gravame non contestava il giudizio di responsabilità (che, anzi, era indicata come ‘ pacifica ‘: cfr pag. 2 ) ma esclusivamente la ‘eccessiva onerosità della pena’ che si chiedeva, in termini del tutto generici, di ricondurre al minimo edittale.
A fronte di una pronuncia di primo grado che aveva determinato la pena base in un anno di arresto e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione considerando, quanto al primo profilo, i numerosi precedenti penali e, quanto alla diminuente, il comportamento corretto serbato al momento del controllo, l’atto di appello si limitava ad invocare una sanzione più mite richiamando genericamente le disagiate condizioni di vita dell’imputato .
Pare evidente l’a specificità dell’impugnazione proposta che non prospettava ragioni idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo Giudice, correttamente condotte sulla scorta degli indici previsti dall’art. 133 cod. pen., e non contrapponeva alcun preciso argomento ai passaggi del costrutto motivazionale della decisione appellata in punto di trattamento sanzionatorio laddove la dosimetria della pena era stata determinata valutando la proclività a
delinquere, soppesandola, tuttavia, con la corretta condotta tenuta nei confronti delle forze dell’ordine.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/04/2025