Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15722 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/04/1962
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza, in relazione al primo motivo di ricorso, e conseguente dichiarazione di irrevocabilità della sentenza. udito l’avvocato NOME COGNOME per l’imputato, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza pronunciata il 9 marzo 2022 dal Tribunale di Foggia, con cui NOME COGNOME era stato mandato assolto dai reati di messa in commercio di prodotti con marchi falsificati e di ricettazione degli stessi. La sentenza di appello, pronunciando sull’appello del locale Sostituto Procuratore generale, ha ‘ribaltato’ l’assoluzione, dichiarando prescritto il reato ex art. 474 cod. pen., e condannando l’imputato per la ricettazione alla pena di sei mesi di reclusione ed C 300,00 di multa.
Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell’imputato ha formula i seguenti motivi.
2.1 Violazione di legge (art. 606, lett. c, e art. 581 cod. proc. pen.) per aspecificità dell’appello, che non indica i motivi di impugnazione.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c e lett. e, cod. proc. pen.) sono posti a base del secondo motivo.
Il falso non è sempre penalmente rilevante, di per sé, essendo necessaria l’idoneità a creare confusione con l’originale tutelato. Il ricorso del Procuratore Generale risulta apodittico ed erroneo laddove afferma la “disarmante incongruità” della sentenza assolutoria; la sentenza impugnata, in relazione a tale aspetto, è priva di una effettiva motivazione rafforzata.
2.3 Il terzo motivo contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della ricettazione, in relazione alla accertata commissione del reato previsto dall’art. 474 cod. pen. Sull’assorbimento dell’un reato nell’altro, la difesa aveva sollecitato la Corte, la quale è rimasta silente, violando l’obbligo di motivazione rafforzata su di lei incombente.
2.4 II quarto motivo deduce errore di diritto perché la Corte di appello, in relazione al reato di cui al capo A, ha proceduto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione senza interrompere ogni accertamento sulla sussistenza del reato.
2.5 Il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo doloso del reato di ricettazione.
L’imputato aveva la consapevolezza di rivendere merce grossolanamente contraffatta, ma non vi è prova che egli fosse consapevole dell’origine ex delicto.
2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen.) sono alla base dell’ultimo motivo, che contesta le conclusioni della Corte nel negare la clausola di esclusione della punibilità, pur a fronte del riconoscimento dell’ipotesi di ricettazione di particolare tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo addotto, con assorbimento degli ulteriori.
Deve premettersi che, seppure non siano applicabili ratione temporis al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi introdotte al comma 1 bis dell’art.581 cod. proc. pen. per effetto dell’art.33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022 (mentre l’appello risulta depositato – vedasi timbro apposto
sull’intestazione – il 20 ottobre 2022), rimangono pur sempre validi ed applicabili i principi che quella disposizione ha poi ispirato e che si rinvengono nelle conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello. La questione, in particolare, è stata oggetto della sentenza Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, ove era stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologici dell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), dovesse considerarsi causa di inammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco, ravvisabile, sulla base del principio di diritt formulato, quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L’indicato autorevole precedente, specificava inoltre che dette argomentazioni dovessero riguardare non solo i motivi in fatto, richiedenti la precisa esposizione degli elementi a sostegno e la puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. Successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato, sempre in via ermeneutica, che non è sufficiente contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma è necessario che si prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non se ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, COGNOME, RV. 275841), giungendo ad ipotizzare una relazione di proporzione tra quantum della motivazione ‘attaccata’ e critica d’appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A dispetto di tali premesse concettuali, acquisite in giurisprudenza già da un lustro prima del deposito dell’appello in questione, l’impugnazione presentata dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari è radicalmente priva di un confronto con la sentenza impugnata che pretendeva di contestare, la pronuncia del Tribunale di Foggia del 9 marzo 2022, con cui l’imputato era stato assolto dai reati di detenzione a fini di vendita (art. 474 cod. pen.) e ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) di mercanzia con marchio contraffatto.
Nell’atto di impugnazione, infatti, la prima pagina è dedicata, dopo l’intestazione, alla elencazione dei motivi, con l’indicazione dell’erronea
valutazione del materiale probatorio e di violazione di legge quali Vizi de motivazione di primo grado, ma senza alcuna elaborazione, mentre la seconda pagina (mezza pagina, in verità) contempla quattro paragrafi in cui si lamenta avvenuta assoluzione dell’imputato, in violazione, si afferma, ad un decennal orientamento giurisprudenziale contrario.
Ed è proprio il penultimo paragrafo, ove si denuncia la ‘disarmante incongruità’ della motivazione, tale da precludere (si afferma) una maggior specificazione dei capi e punti impugnati, a dimostrare la inadeguatezz motivazionale dell’atto di appello, che, con la giustificazione di una sentenza adatta o non adeguata alle circostanze (questo il significato del term incongruo), ha rifiutato o rinunciato a confrontarsi con la motivazione assoluzione benché essa non fosse per nulla sintetica, oscura o criptica.
Il Sostituto Procuratore generale della Corte d’appello di Bari avrebb comunque dovuto confrontarsi con gli argomenti spesi dal primo giudice, impegnandosi a confutarli, invece di limitarsi ad affermarkela ‘disarmant incongruità’, senza alcuna ulteriore considerazione.
Il punto, sollevato dalla difesa fin dal grado precedente, ha trovato lacon risposta nella motivazione della sentenza d’appello, laddove, a pg.3, la rela censura è stata respinta, essendosi ritenuto sufficiente a soddisfare il param della specificità, il richiamo, effettuato dall’appellante, all’orientament giurisprudenza in materia.
La conclusione non è condivisibile. L’art. 581, comma 1, lett. d, cod. pro pen., richiedeva, al tempo della presentazione dell’atto di appello “l’enunciaz dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fat sorreggono ogni richiesta”.
Ebbene, se si richiama l’elenco dei vizi dell’atto impugnato, dedotti a pg dell’appello del Sostituto Procuratore generale (nell’ordine: – erronea valutaz del materiale probatorio ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 6 – erronea valutazione del materiale probatorio ai fini della configurabilità del di cui all’art. 648 c.p.; – violazione di legge – art. 240 c.p. – omessa confi corpo di reato; violazione di legge – art. 125 c.p.p. – motivazione graveme illogica e contraddittoria – motivazione apparente in relazione a tutt imputazioni della rubrica), si constata immediatamente la carenza assoluta d argomenti idonei, in relazione a ciascun vizio evocato, delle ragioni di diritto fatto che sorreggono ciascuna delle quattro richieste.
A dispetto di quanto ritenuto dalla Corte, la mera citazione di un preceden non può essere considerato sufficiente a soddisfare lo standard di legge.
7. Né si può sostenere che l’inammissibilità sia stata ‘superata’ dallo sforzo interpretativo della Corte superiore, in applicazione di un
favor per l’impugnazione
che deve guardare più alla sostanza che alla forma.
Infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione è originaria, e tale da precludere, se sussistente, la instaurazione del processo penale nel grado superiore. Per tale
ragione, essa è rilevabile anche in Cassazione, giacché l’annullamento per una inammissibilità originaria giustifica l’annullamento senza rinvio della sentenza,
essendo del tutto inutile restituire il processo al grado inferiore, non potendo, da un atto inammissibile per aspecificità come quello in contestazione, sortire alcun
altro esito dell’eventuale processo di rinvio (cfr., in tal senso, Sez 6, n. 47722 del
6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015,
COGNOME, Rv. 263157 – 01).
8. Per le predette ragioni, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello è inammissibile.
Così deciso il 6 marzo 2025