Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5202 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5202 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 01/08/1992
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 25 luglio 2024, pronunciata ai sensi degli articoli 581 e 591 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna, emessa in data 20 marzo 2024 dal GIP del Tribunale di Bologna, della quale ordinava l’esecuzione.
Avverso la suddetta ordinanza NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione svolgendo nove distinti motivi per i quali chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente eccepisce sotto diversi
profili la violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione ritenuta apparente, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe motivato specificamente in ordine alle ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile l’appello, ma avrebbe argomentato nel merito in ordine ai motivi di impugnazione, che di fatto sarebbero stati rigettati come fosse il contenuto di una sentenza, tutto, però, in assenza di contraddittorio avendo essa deciso inaudita altera parte. In via precauzionale la difesa, nella denegata ipotesi in cui l’ordinanza della Corte di appello fosse ritenuta sentenza in base al contenuto sostanziale della decisione, svolge una serie di eccezioni relative a violazioni di legge riferite agli artt 598-bis, 598-ter, 599, e 599-bis cod. proc. pen., nonché all’art. 20-bis cod. pen., lamentando la mancata possibilità dell’imputato di svolgere alcuni diritti difesivi in sede di appello. Deduce, infine, censure relative all’erronea valutazione effettuata circa i poteri dei lavoratori addetti alla vigilanza all’interno dei centri commerciali trattenere le persone sospettate di compiere reati all’interno dell’esercizio commerciale, valutazione che avrebbe inficiato in radice le decisioni dei giudici di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
In primo luogo, deve quindi premettersi che sono applicabili al presente giudizio le disposizioni in punto dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione introdotte al comma 1-bis dell’art.581 cod. proc. pen. per effetto dell’art.33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo della disposizione, ai sensi della quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di d espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Ne risulta, richiamando il contenuto della Relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, la regola secondo cui: «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
La Suprema Corte di recente (Sez.4, 36154 del 12/09/2024, COGNOME, Rv. 287295-01) ha osservato che «…risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Ne consegue che – come desumibile da tale inciso – risultano recepite sul piano della legislazione positiva, le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specificità estrinseca dei motivi di appello; questione, in particolare, fatta oggetto dell’arresto espresso dalla sentenza Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268822-01, nel quale è stato rilevato che, oltre che in relazione al profilo della aspecificità di tipo intrinseco (riguardante vizi patologi dell’impugnazione quali la totale indeterminatezza dell’esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), deve considerarsi causa di inammissibilità dell’appello anche la aspecificità di tipo estrinseco che si ravvisa, sulla base del principio di diritto formulato, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto p fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni; ovvero che, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punt di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione con la conseguenza che, il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Rilevando altresì che le suddette argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, che devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le Corte di Cassazione – copia non ufficiale
violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre i giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ma che ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabil precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le qual viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice.» (cfr. anche, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2020, Sez.4, n.36533 del 15/09/2021, Rv. 281978-01; Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, COGNOME, Rv. 275841-01).
2.1 Sulla scorta, quindi, delle suddette considerazioni, che il Collegio intende ribadire in questa sede, nel caso in esame deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto adeguato governo dei principi fin qui esposti. In particolare, con i primi quattro motivi di appello, la difesa aveva eccepito l’errata qualificazione giuridica del fatto, da derubricare a suo avviso in tentato furto, sul presupposto che l’imputato avesse spontaneamente restituito i jeans che intendeva rubare, e che la violenza esercitata nei confronti dei vigilantes, che illegittimamente lo avevano tratto in arresto, non era finalizzata a procurarsi l’impunità, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, ma era una reazione all’atto arbitrario dei vigilantes stessi. Con il quinto motivo l’appellante contestava il trattamento sanzionatorio, chiedendo, in particolare, che esso fosse diminuito in ragione dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta nell’ordinamento dalla sentenza della Corte costituzione n. 86 del 2024 proprio in relazione al reato di rapina cosiddetta impropria, che, nel caso di specie, si era, peraltro, realizzata nella forma tentata.
Ne consegue che i motivi di appello, soprattutto con riguardo al quinto motivo relativo alla verifica dell’applicabilità dell’attenuante sopravvenuta di cui al sentenza della Corte costituzionale che il G.U.P. non aveva potuto valutare, non risultano aspecifici ed, anzi, si ritiene che meritassero, invece, una compiuta valutazione in sede di appello nel contraddittorio tra le parti.
Per le considerazioni sin qui svolte l’ordinanza impugnata deve essere annull senza rinvio, e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il Consigliere relatore
La Presidente