Specificità dell’Appello: La Cassazione Annulla un’Inammissibilità Infondata
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 25424 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di specificità dell’appello nel processo penale. Questa decisione è cruciale perché traccia una linea netta tra un’impugnazione inammissibile e una che, sebbene potenzialmente infondata, ha pieno diritto di essere esaminata nel merito. Affrontare correttamente questo concetto è fondamentale per garantire il diritto di difesa e l’accesso al secondo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Da Truffa a Questione Procedurale
La vicenda trae origine da una condanna in primo grado per il reato di truffa. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava appello sostenendo una tesi difensiva chiara: la sua condotta non configurava il reato di truffa, ma doveva essere inquadrata come un semplice inadempimento contrattuale, rilevante solo in sede civilistica. A sorpresa, la Corte di Appello di Bologna dichiarava l’impugnazione inammissibile per “difetto di specificità”, di fatto impedendo alla difesa di discutere le proprie ragioni nel merito.
Contro questa ordinanza, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 591 del codice di procedura penale e sostenendo che l’atto di appello avesse, in realtà, confutato punto per punto gli argomenti della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte e il Principio di Specificità dell’Appello
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza della Corte territoriale. Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dei requisiti di specificità dell’appello, specialmente alla luce della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017.
I giudici di legittimità hanno ribadito che un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile solo in due casi:
1. Quando i motivi mancano del tutto di specificità, ovvero sono generici e non si confrontano con la sentenza impugnata.
2. Quando i motivi non affrontano minimamente la motivazione della decisione di primo grado.
Al contrario, un appello non può essere dichiarato inammissibile solo perché i suoi motivi sono ritenuti infondati, anche se manifestamente. Se l’appello contiene una critica articolata e pertinente, il giudice ha il dovere di esaminarlo nel merito e, semmai, rigettarlo con una sentenza che confermi la decisione di primo grado, non di sbarrargli l’accesso con una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che l’appello fosse “sufficientemente specifico ed idoneo a superare il vaglio di ammissibilità”. La difesa, infatti, non si era limitata a una contestazione generica, ma aveva sviluppato una precisa linea argomentativa. Aveva sostenuto che, sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa, non erano emersi “artifici e raggiri” nella fase contrattuale e che il successivo inadempimento era penalmente irrilevante.
Questa, secondo la Suprema Corte, è una critica strutturata che attacca direttamente l’inquadramento giuridico dei fatti operato dal primo giudice. La Corte di Appello, invece, con una motivazione definita “carente” e “apodittica”, aveva eluso l’analisi, limitandosi a una dogmatica affermazione di assenza di specificità. Così facendo, ha confuso il giudizio di ammissibilità (di natura procedurale) con quello sul merito della questione (che attiene alla fondatezza delle censure).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa sentenza rafforza un principio fondamentale del diritto processuale: il diritto a un riesame effettivo nel merito in secondo grado. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di appello, purché argomentato e pertinente alle motivazioni della sentenza di primo grado, non può essere ostacolata da un filtro di ammissibilità che si trasformi in un giudizio anticipato e sommario sulla sua fondatezza. Per l’imputato, rappresenta una garanzia che le proprie ragioni difensive, anche se potenzialmente deboli, verranno ascoltate e valutate da un secondo giudice. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Quando un giudice può dichiarare un appello inammissibile per mancanza di specificità?
Secondo la Corte di Cassazione, un appello è inammissibile solo quando i motivi sono completamente generici o non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata. Non può essere dichiarato inammissibile solo perché il giudice ritiene i motivi infondati.
Sostenere che un fatto sia un inadempimento civile anziché un reato di truffa è un motivo di appello specifico?
Sì. La sentenza ha stabilito che argomentare in appello per un diverso inquadramento giuridico del fatto (da truffa a inadempimento contrattuale), criticando l’assenza degli elementi costitutivi del reato, costituisce un motivo sufficientemente specifico per superare il vaglio di ammissibilità.
Cosa accade dopo che la Cassazione annulla un’ordinanza di inammissibilità dell’appello?
La Corte di Cassazione annulla il provvedimento e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Appello, la quale dovrà procedere a un nuovo esame e decidere nel merito dell’appello che aveva inizialmente dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/01/2024 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per difetto di specificità l’appello proposti da NOME COGNOME contro la sentenza che lo aveva condanNOME per il reato di truffa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, con l’atto di appello il ricorrente avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti all base della condanna, allegando come la condotta dovesse essere considerata come un semplice inadempimento civilistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
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1.1. Il collegio riafferma che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859).
1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’appello si configurava sufficientemente specifico ed idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, tenuto conto che conteneva un’articolata critica nei confronti dell’inquadramento della condotta contestata come “truffa”, piuttosto che come “inadempimento contrattuale”.
Veniva infatti allegato che la persona offesa aveva dichiarato di aver effettuato regolarmente il pagamento a mezzo di bonifico bancario, che non erano emersi artifici e raggiri in fase contrattuale, e che era irrilevante l’inadempimento successivo alla conclusione dell’accordo, il che avrebbe imposto di rilevare l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Le censure proposte, nonostante la loro pertinenza e specificità, sono state, tuttavia, ritenute inidonee ad incardinare il rapporto processuale, con motivazione carente che si risolve nella apodittica rilevazione dell’assenza della specificità estrinseca.
Il provvedimento impugNOME deve essere, pertanto, annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2024
L’estensore
Il Presidente