Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3201 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3201 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Modigliana il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Bologna.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.;
la Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, con conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’atto di appello proposti nell’interesse di NOME COGNOME rilevandone il difetto di ‘ specificità estrinseca ‘ . NOME COGNOME era stata condannata in primo grado per la ricettazione di diversi beni rinvenuti all’interno di un appartamento di sua esclusiva proprietà e di nove biciclette rinvenute all’interno della cantina della quale aveva le chiavi.
Avverso tale provvedimento ricorreva il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l’appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non sarebbe ‘ aspecifico ‘, tenuto conto che la ricorrente con la prima impugnazione aveva allegato che la cantina dove erano state rinvenute le biciclette, in ipotesi rubate, era stata ‘ prestata ‘ ad una terza persona; tale situazione avrebbe dovuto legittimare la qualificazione della condotta contestata ai sensi dell’art. 712 cod. pen.;
2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva, altresì, che il provvedimento impugnato avrebbe avuto una struttura argomentativa che andava ‘ oltre i limiti della valutazione di ammissibilità ‘, in quanto , tra l’altro, avrebbe esaminato ‘ nel merito ‘ il motivo di appello con il quale era contestata la sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il legislatore, con la legge n. 103 del 2017 , che ha riformato l’art. 581 cod. proc. pen. ha assegnato dignità normativa al principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘ Galtelli ‘ secondo cui l ‘ appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell ‘ impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).
La giurisprudenza della cassazione ha successivamente chiarito che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 288005-01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859-01).
La specificità necessaria per rendere ammissibile l’appello deve essere , comunque, direttamente proporzionale alla specificità della motivazione offerta dal provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01).
1.2. Nel caso in esame la Corte d’appello, nel ritenere l’inammissibilità dell’impugnazione, non si è limitata a valutare la coerenza delle ragioni addotte con il percorso argomentativo fornito dal primo giudice, ma ha effettuato una valutazione ‘ di merito ‘ in ordine alla fondatezza degli argomenti addotti dall’appellante esondando dal perimetro che circoscrive la valutazione di inammissibilità.
L’impugnazione è stata ritenuta aspecifica non per difetto di correlazione tra gli argomenti spesi dal Tribunale e le deduzioni dell’appellante, quanto per la manifesta infondatezza delle ragioni allegate.
Segnatamente la Corte d’appello (a) ha ritenuto che la tesi alternativa offerta dalla difesa, ovvero che la cantina nella disponibilità della COGNOME fosse stata conferita in comodato d’uso a terza persona, fosse una allegazione non confortata da alcuna prova, effettuando una valutazione che non attiene alla ‘ specificità ‘ del motivo, ma alla sua ‘ fondatezza ‘ ; (b) valutava la sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione ritenendo che l’incauto acquisto non potesse essere ritenuto data la mancata indicazione di un ‘ alternativa e lecita provenienza dei beni , di nuovo valutando il ‘merito’ della doglianza; (c) contestava la fondatezza delle deduzioni allegate con l’appello, rilevando che vi fosse la prova della provenienza illecita di alcuni beni desumibile dalle denunce di furto presentate da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche in questo caso, non valutando la specificità della deduzione, bensì la sua manifesta infondatezza.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME