Specificità del Ricorso: la Cassazione Dichiara Inammissibile un Appello Generico
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui non si riesamina il fatto, ma si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la specificità del ricorso. Senza motivi chiari, dettagliati e non meramente ripetitivi, l’appello rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questo caso emblematico.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Il fulcro del gravame era un unico motivo: la presunta erronea motivazione della corte territoriale nel non aver applicato la causa di esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto”. La difesa sosteneva che il reato commesso fosse di così lieve entità da non meritare una sanzione penale, criticando il ragionamento seguito dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte e l’Importanza della Specificità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12780/2024, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sulla tenuità del fatto, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La decisione si fonda interamente sulla valutazione della qualità del motivo di ricorso presentato.
La conseguenza diretta di questa decisione è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era “privo di specificità”. Questo significa che non era sufficientemente dettagliato e non si confrontava in modo critico e preciso con la sentenza impugnata.
Secondo gli Ermellini, il ricorso era “meramente riproduttivo” di censure già esaminate e respinte dal giudice d’appello. In altre parole, la difesa si era limitata a ripetere le stesse argomentazioni, senza evidenziare un vizio logico manifesto o un errore di diritto nella decisione di secondo grado. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza d’appello, pur implicitamente, aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica per escludere la tenuità del fatto, basandosi sulle specifiche modalità della condotta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere un nuovo esame. È indispensabile formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente i punti della motivazione della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, significative conseguenze economiche. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza individuare un vizio logico o giuridico specifico nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di appello si limita a ripetere le stesse identiche obiezioni e argomentazioni già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di critica specifici contro la decisione che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12780 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REGINELLA NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vzio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazion non manifestamente illogica, anche tenuto conto del richiamo implicito alla non tenuità della offesa in relazione alle modalità del fatto (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre