Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza n. 43159/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul requisito della specificità del ricorso, un pilastro fondamentale del processo penale. Con questa decisione, la Suprema Corte ha ribadito che non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario argomentare il proprio dissenso in modo critico e puntuale, pena l’inammissibilità dell’impugnazione. Analizziamo il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questo principio.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la qualificazione giuridica del fatto: a suo dire, la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di furto aggravato e non in quella, più gravemente sanzionata in astratto, di ricettazione.
In sostanza, la difesa sosteneva che l’imputato fosse l’autore del reato presupposto (il furto) e non colui che, successivamente, aveva ricevuto la merce rubata. Questa distinzione è cruciale, poiché il reato di ricettazione presuppone che l’agente non abbia concorso nel delitto da cui provengono i beni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero, se si trattasse di furto o ricettazione), ma si è fermata a un esame preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione: la mancanza di specificità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione sul requisito di specificità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che la specificità del ricorso non è un mero formalismo. Essa richiede un confronto diretto e critico con la sentenza che si intende impugnare. Ecco i punti chiave del ragionamento dei Giudici:
1. Analisi Critica Mancante: Il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti di specificità perché non era “scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata”. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza spiegare perché la motivazione della Corte territoriale fosse errata.
2. Correlazione tra Motivi e Decisione: La mancanza di specificità, prosegue la Corte, non si manifesta solo con l’indeterminatezza o la genericità dei motivi, ma anche con la “mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Un ricorso non può ignorare le risposte fornite dal giudice precedente.
3. Valutazione del Giudice di Merito: La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già “adeguatamente vagliato e disatteso” le doglianze difensive. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva qualificato l’affermazione dell’imputato di essere l’autore del furto come “del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento di riscontro”. Il ricorso in Cassazione non ha fornito elementi per smontare questa specifica e centrale argomentazione.
Le Conclusioni: l’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta essere in disaccordo. È indispensabile costruire un atto che dialoghi con la decisione impugnata, ne evidenzi le presunte falle logiche o giuridiche e lo faccia in modo preciso e pertinente. La mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti equivale a presentare un ricorso “vuoto”, destinato all’inammissibilità. La specificità del ricorso si conferma quindi non solo un requisito tecnico, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che deve essere esercitato in modo costruttivo e non dilatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non conteneva un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che un’affermazione è ‘apodittica’?
Nel contesto della sentenza, significa che l’affermazione dell’imputato (di essere responsabile del furto e non della ricettazione) era stata presentata come un dato di fatto, ma senza alcuna prova o elemento concreto a suo sostegno, rendendola quindi non dimostrata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43159 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,at
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di furto aggravato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, il giudice del merito ha adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e del tutto confacente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955-01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 2 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come l’ipotizzata affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto presupposto risulta del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento di riscontro);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere NOME COGNOME ore
Il COGNOME esi -nte