Ricorso Inammissibile per Carenza di Specificità: Analisi di una Recente Ordinanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul requisito della specificità del ricorso, un pilastro fondamentale del diritto processuale penale. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza attaccata, il suo destino è segnato: l’inammissibilità. Analizziamo come i giudici di legittimità siano giunti a questa conclusione in un caso di ricettazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Ricettazione all’Appello
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo alla mancata applicazione della fattispecie attenuata prevista per la ricettazione di beni di modesto valore economico (art. 648, comma quarto, del codice penale).
La Decisione della Corte e la specificità del ricorso
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il cuore della pronuncia risiede nella valutazione dei motivi proposti, giudicati non come una critica costruttiva e argomentata alla decisione di secondo grado, ma come una semplice e pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. I giudici di merito avevano, infatti, già puntualmente esaminato e disatteso tali argomentazioni nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Secondo la Corte, limitarsi a riproporre le stesse doglianze senza sviluppare una critica specifica contro la logica argomentativa del giudice d’appello svuota il ricorso della sua funzione tipica. I motivi, in tal caso, diventano “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettono di confrontarsi con il ragionamento della sentenza che si intende censurare.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Cassazione ha richiamato un principio di diritto consolidato: la mancanza di specificità del ricorso non si manifesta solo con la genericità o l’indeterminatezza dei motivi, ma anche con l’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, un ricorso efficace non può ignorare le motivazioni del giudice che ha già deciso, ma deve attaccarle punto per punto, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Il Vizio che Comporta l’Inammissibilità
L’omissione di questo confronto critico integra il vizio di mancanza di specificità, che, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per ogni difensore: l’atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, non è una mera formalità o una semplice riproposizione di argomenti. Deve essere un elaborato tecnico-giuridico mirato a demolire la struttura logica della sentenza impugnata. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende serve da monito: un ricorso apparente e non specifico non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è specifico?
Significa che il motivo è generico o, come in questo caso, non si correla con le argomentazioni della decisione che si contesta. Un motivo specifico deve individuare chiaramente il punto della sentenza che si ritiene errato e spiegare il perché, confrontandosi direttamente con il ragionamento del giudice.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i due motivi che compongono il ricorso in esame, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazio della fattispecie attenuata di ricettazione di cui all’art. 648 comma quarto pen. non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata (in particolare, indican l’impossibilità di considerare i beni ricettati di modesto valore economic dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso. Va, in proposito, rammentato il principio di dir secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente