Specificità del ricorso: quando un’impugnazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla specificità del ricorso, un requisito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La Suprema Corte ha chiarito che un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve affrontare punto per punto le argomentazioni del giudice precedente. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte del giudice di secondo grado. Nello specifico, la critica era rivolta alla decisione della Corte d’Appello di non disapplicare la recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi ha già commesso altri reati.
La Decisione e la Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione (se la recidiva fosse o meno applicabile), ma in un vizio procedurale del ricorso stesso. Secondo gli Ermellini, il motivo di impugnazione era privo di specificità. L’appellante, infatti, non aveva adeguatamente contestato le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato la sua decisione evidenziando come i due precedenti a carico dell’imputato dimostrassero un “maggior grado di colpevolezza”, giustificando così l’applicazione della recidiva. Il ricorso in Cassazione non si è confrontato con questa precisa argomentazione, limitandosi a una critica generica e astratta.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso deve essere un atto di critica vincolata, non un’occasione per riesaminare l’intera vicenda. Chi impugna ha l’onere di indicare con chiarezza e precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche per cui le ritiene errate. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello sui suoi precedenti penali fosse illogica o errata. Non facendolo, ha presentato un motivo “aspecifico”, che non ha permesso alla Cassazione di entrare nel merito della questione. La Corte ha quindi ribadito che un ricorso è inammissibile quando non si confronta “con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito”.
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un’implicazione pratica di fondamentale importanza per la difesa tecnica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario demolire, con argomenti giuridici pertinenti, le fondamenta logiche della decisione del giudice precedente. In assenza di questo confronto critico e dettagliato, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione del condannato con l’aggiunta delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità, ovvero non contestava in modo dettagliato le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare quelle relative alla giustificazione della recidiva.
Qual era il punto centrale del ricorso presentato dall’imputato?
Il ricorso si concentrava sulla richiesta di disapplicare l’aggravante della recidiva, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello su questo punto fosse viziata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza di condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRICASE il 11/09/1987
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13366/25 Cacciatore
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la censura relativa al vizio di motivazione circa la mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2 là dove si dà atto che i due precedenti a carico del ricorrente denotano un maggior grado di colpevolezza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025