Specificità del ricorso: un requisito non negoziabile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23687/2024, ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale penale: la specificità del ricorso è un requisito imprescindibile per poter accedere a un giudizio di merito. La vicenda in esame riguarda il rigetto di un’istanza di sostituzione di pene detentive brevi, confermando come argomentazioni generiche e non correlate alla decisione impugnata conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I fatti del caso
Un uomo, condannato a pene detentive brevi, presentava ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva negato la sostituzione della pena. L’unica argomentazione addotta a sostegno della sua richiesta era la sua condizione personale di padre di quattro figli. Il ricorrente, tuttavia, ometteva di confrontarsi criticamente con le motivazioni poste a base del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che aveva invece ampiamente argomentato il proprio diniego.
L’importanza della specificità del ricorso in appello
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’applicazione rigorosa dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questo articolo impone che i motivi di impugnazione siano specifici, ovvero che non si limitino a una generica lamentela, ma che instaurino un dialogo critico e puntuale con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato proprio per questa carenza. I giudici hanno sottolineato come la semplice menzione della propria situazione familiare, senza contestare le valutazioni del tribunale, renda il motivo di ricorso vago e indeterminato.
La valutazione del Giudice dell’Esecuzione
Il Tribunale di Marsala aveva basato la sua decisione negativa su elementi concreti e decisivi. Aveva infatti considerato i precedenti penali del ricorrente e il fallimento di precedenti percorsi di risocializzazione, testimoniato dalla concessione passata di misure alternative alla detenzione che non avevano impedito la commissione di ulteriori reati. Tale valutazione, secondo la Cassazione, era logica, coerente e giuridicamente corretta, dimostrando l’inidoneità delle misure richieste a prevenire la recidiva.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, ha riscontrato una totale mancanza di specificità del ricorso, poiché le censure erano generiche e non si correlavano con la complessa argomentazione della decisione impugnata. Il richiamo alla sola condizione di padre è stato ritenuto un elemento insufficiente a costituire un valido motivo di doglianza. In secondo luogo, i giudici hanno evidenziato come il ricorso tentasse, inammissibilmente, di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Infine, la Corte ha validato pienamente l’analisi del giudice dell’esecuzione, il quale aveva correttamente bilanciato la richiesta del condannato con la sua storia criminale e il fallimento dei precedenti percorsi alternativi, concludendo per la sua attuale pericolosità sociale.
Le conclusioni
La decisione riafferma che per ottenere la sostituzione di una pena non è sufficiente appellarsi a circostanze personali, pur rilevanti. È necessario dimostrare, attraverso un ricorso specifico e argomentato, che le conclusioni del giudice precedente siano errate in punto di diritto o basate su un travisamento dei fatti. L’ordinanza serve da monito: un’impugnazione deve essere un atto tecnico-giuridico preciso, non una mera supplica. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sancisce la ‘colpa’ nel presentare un ricorso palesemente privo dei requisiti di legge, sottolineando la serietà e il rigore richiesti nell’adire la Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità quando non contiene una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella decisione impugnata, ma si limita a lamentele generiche o a presentare motivi non correlati alla motivazione del provvedimento contestato, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
La sola condizione di genitore è sufficiente per ottenere la sostituzione di una pena detentiva breve?
No, sulla base di questa ordinanza, la sola condizione di genitore non è di per sé sufficiente. Il ricorso basato unicamente su tale circostanza, senza confrontarsi con le altre valutazioni del giudice (come i precedenti penali e il rischio di recidiva), è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.
Cosa valuta il giudice dell’esecuzione nel decidere sulla sostituzione di una pena?
Il giudice dell’esecuzione valuta un insieme complesso di fattori. Come emerge dal caso, considera elementi quali i precedenti penali del richiedente, l’esito di eventuali misure alternative già concesse in passato e la conseguente idoneità della misura richiesta a prevenire la commissione di ulteriori reati, in un’ottica di risocializzazione e rieducazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che le censure con le quali ricorrente lamenta la violazione di legge da parte del giudice dell’esecuzione per la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibi dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica de argomentazioni poste alla base della ordinanza impugnata facendo egli riferimento unicamente alla circostanza di essere padre di quattro figli;
Ritenuto, quindi, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione degli elementi processuali e, in quanto tali, sono estranee a sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate da Tribunale di Marsala;
Considerato, infatti, che il giudice dell’esecuzione COGNOME ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, la richiesta di pene sostitutive d rilievo, in modo coerente, ai precedenti penali ed alle pregresse concessioni di misure alternative alla detenzione in favore dell’odierno ricorrente, che hanno testimoniato fallimento del processo di risocializzazione e di rieducazione con la conseguente inidoneità di quanto richiesto per prevenire la commissione dì ulteriori reati;
Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile e che i ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.