Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOMECUI COGNOME nato il 02/11/1998 NOME COGNOMECUI 05MEZKD) nato il 21/10/1987
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 110 e 337 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 1380 del 5/11/2021, de. 2022, Russo, non massimata; Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, dep. 1983, COGNOME, Rv. 158908 – 01, si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul concorso morale dell’imputata), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
considerato che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli aumenti di pena per la continuazione fra reati, oltre ad essere privo di concreta specificità non avendo evidenziato in modo compiuto la ricorrenza di una effettiva sproporzione, non è consentito in quanto non si confronta con la analitica motivazione della Corte di appello sul punto, che in ossequio del canone ermeneutico enunciato dalle Sez. U COGNOME (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269) ha argomentato in modo approfondito e in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà (pag. 5, richiamando la non trascurabile gravità del fatto, la violenza esercitata sulla persona offesa, il pericolo creato opponendosi alla azione delle forze dell’ordine, l’organizzazione di tempi e mezzi al fine della commissione del delitto ascritto);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.