La Specificità del Ricorso: Quando un Appello viene Dichiarato Inammissibile
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento cruciale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di requisiti formali rigorosi. Tra questi, la specificità del ricorso assume un ruolo centrale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, perché un appello generico e non correlato alla sentenza impugnata sia destinato all’inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi di doglianza erano principalmente due:
1. La presunta violazione di legge e il difetto di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale).
2. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’appellante, in sostanza, lamentava che i giudici di merito non avessero accolto le sue richieste tese a mitigare la sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Fondamentale Necessità di Specificità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato del diritto processuale penale: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’appello presentato era manchevole sotto due aspetti cruciali.
In primo luogo, era generico. Non basta affermare di non essere d’accordo con una decisione; è necessario spiegare perché, punto per punto. L’atto di impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse richieste già respinte nel grado precedente.
In secondo luogo, e in modo ancora più determinante, mancava una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorrente e le motivazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso ignorava completamente le ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione che si contesta, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Se questo dialogo manca, il ricorso diventa un atto sterile, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Questa mancanza di specificità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, comporta inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è un’attività formale fine a se stessa, ma richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. È indispensabile che l’avvocato difensore smonti, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, dimostrando dove e perché ha sbagliato. Un appello che si limiti a esprimere dissenso generico o a ignorare le motivazioni della corte è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito. La decisione della Cassazione, quindi, non solo definisce i contorni tecnici della specificità del ricorso, ma sottolinea anche la necessità di una difesa tecnica, puntuale e argomentata, pena la perdita del diritto a un ulteriore esame del caso e l’imposizione di sanzioni economiche.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto l’appellante non ha creato una correlazione diretta tra i motivi di ricorso e le specifiche ragioni argomentate nella sentenza impugnata.
Cosa significa “mancanza di specificità” in un ricorso per Cassazione?
Significa che il ricorso è generico e non contesta in modo puntuale le argomentazioni e il ragionamento giuridico forniti dal giudice nella decisione che si sta appellando. Non può limitarsi a ignorare le motivazioni del giudice o a riproporre richieste già respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammontava a tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/12/1988
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Michele;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce, tra l’altro genericamente, il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego del circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 3-4 della motivazione della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato che analogamente priva di specificità e, pertanto, non consentita, risulta essere la doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, indicato in modo completo ed esaustivo le ragioni del diniego del beneficio (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove si dà conto dell’assenza dei requisiti richiesti dalla legge);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.