Specificità del ricorso: quando un appello è destinato a fallire
La specificità del ricorso è un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale penale, un requisito senza il quale l’accesso al giudizio della Corte di Cassazione è precluso. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 44953/2023) ribadisce con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la sua genericità e mancanza di confronto critico con la decisione impugnata. Analizziamo insieme il caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice di merito aveva erroneamente negato il riconoscimento di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, tuttavia, non sono nemmeno entrati nel merito della questione. Con una decisione netta, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione sulla fondatezza o meno della richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., ma in un vizio preliminare e insanabile: la carenza dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la mancanza di correlazione come vizio del ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della specificità del ricorso. La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità non si manifesta solo attraverso l’indeterminatezza o la genericità delle censure, ma anche, e soprattutto, attraverso la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e quelle contenute nella sentenza impugnata.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o ripetere le proprie tesi difensive. L’appellante ha l’onere di:
1. Analizzare criticamente le ragioni esplicitate dal giudice del merito.
2. Individuare le specifiche falle logiche o giuridiche nel ragionamento del provvedimento che si contesta.
3. Contrapporre a tali argomentazioni una critica puntuale e motivata.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente spiegato, con argomenti logici e giuridici, le ragioni per cui ritenevano non applicabile la causa di non punibilità. Il ricorrente, invece di smontare punto per punto tali motivazioni, si è limitato a riproporre la propria tesi in modo astratto, ignorando le esplicitazioni del giudice censurato. Questo comportamento processuale, secondo la Cassazione, vizia irrimediabilmente il ricorso, rendendolo un atto sterile e non meritevole di essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. La redazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, non è un atto formale, ma un esercizio di precisione tecnica e critica giuridica. È essenziale studiare a fondo la sentenza impugnata e costruire un’impugnazione che ne attacchi direttamente le fondamenta argomentative. Ignorare il ragionamento del giudice precedente equivale a presentare un ricorso ‘in bianco’, destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la mancata revisione del caso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In particolare, non conteneva un’analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Cosa significa “mancanza di specificità” in un ricorso secondo la Corte?
Significa che il ricorso non è solo generico o indeterminato, ma manca di una correlazione diretta tra le ragioni addotte nell’impugnazione e le motivazioni specifiche esplicitate nella decisione del giudice che si sta contestando. L’appello non può ignorare il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze pratiche dell’inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44953 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44953 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OTRANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi cri delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.