Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29065 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte d’appello di Trieste
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 341-bis cod. pen., sia con riguardo alla mancanza degli elementi costitutivi del reato, che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 58 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.: Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017,
COGNOME, Rv. 269828-01; Sez. 6, n. 51613 del 08/11/2016, Ene, Rv. 26835801), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2);
osservato che le ulteriori doglianze, relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, oltre a essere prive di concreta specificità, non s consentite in questa sede;
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello d applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti e di effettuare l’even giudizio di cui all’art. 69 cod. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, no può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difett motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusi del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica con prec riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della ste rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntu motivazione (cfr.: Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 27 no3 02);
che, nel caso di specie, non avendo l’odierno ricorrente specificament contestato la sentenza in relazione alla sintesi dei motivi di appello e conclusioni difensive riportate, la riduzione della pena in ragione di un favore giudizio di bilanciamento e del presupposto riconoscimento di attenuanti d bilanciare non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appell né risulta che l’esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato (si in particolare, le pagg. 1 e 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.