Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7850 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il 30/04/1996
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato in concorso e, di conseguenza, alla qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 02 e in motivazione; Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 278767 – 01; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272017 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effett pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e tale accertamento è riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr. Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755);
che, inoltre, l’entità del danno dev’essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé, mentre quello subiettivo – e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo – ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa in ragione delle sue disagiate condizioni economiche, ma non rileva quando, viceversa, il soggetto passivo sia in grado di sopportare il danno economico (cfr. Sez. 2, n.
5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820 – 01);
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.