Specificità del ricorso: perché un appello generico è destinato al fallimento
Nel processo penale, la redazione di un atto di impugnazione è un’arte che non ammette improvvisazione. Un ricorso, per avere una possibilità di essere accolto, deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben precisi. Tra questi, la specificità del ricorso assume un’importanza cruciale, come ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5720 del 2024. Questo provvedimento ci offre uno spunto prezioso per comprendere perché un’impugnazione generica, che non si confronta criticamente con la decisione contestata, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato una condanna per i reati di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e violenza privata (art. 610 c.p.). La difesa del ricorrente aveva sollevato questioni relative alla qualificazione giuridica dei fatti, auspicando una derubricazione a reati meno gravi, come quello di furto tentato. Tuttavia, l’atto di impugnazione proposto davanti alla Suprema Corte non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: la Centralità della Specificità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale insuperabile: la mancanza di specificità. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione fosse privo dei requisiti previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
L’Assenza di un’Analisi Critica
Il primo profilo di criticità riscontrato dalla Corte è la genericità del motivo. L’impugnazione non può limitarsi a una sterile ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. È necessario, invece, che il ricorso contenga un’analisi critica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze difensive dell’appello, senza sviluppare un confronto argomentativo con la motivazione della Corte territoriale.
Mancanza di Correlazione tra Decisione e Impugnazione
Strettamente collegato al primo punto, vi è il principio della necessaria correlazione tra la decisione impugnata e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione. La Corte ha chiarito che i motivi di ricorso non possono ignorare le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza contestata. Apprezzare la mancanza di specificità del ricorso significa valutare se le ragioni dell’impugnazione siano in grado di scalfire la logica giuridica della decisione precedente. Se il ricorso si muove su un piano parallelo, senza intersecare e criticare il percorso motivazionale del giudice d’appello, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici del merito, in sede di appello, avevano ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, le tesi difensive. Il ricorso per Cassazione, riproponendo meramente tali tesi (come evidenziato nelle pagine 6 e 7 della sentenza d’appello), non ha adempiuto al proprio onere di specificità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel quale riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è, per definizione, inadeguato a tale scopo. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un’impugnazione richiede uno studio approfondito e critico della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile dimostrare, attraverso argomentazioni puntuali e pertinenti, dove e perché il giudice abbia errato. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che garantisce un dialogo costruttivo tra i diversi gradi di giudizio e la serietà del processo. Ignorare questo principio significa condannare la propria iniziativa a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato privo di specificità?
Un ricorso è considerato privo di specificità quando è generico, indeterminato e non contiene un’analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In pratica, non basta ripetere le proprie tesi, ma bisogna spiegare perché le motivazioni del giudice precedente sono errate.
Cosa si intende per mancanza di correlazione tra la decisione impugnata e l’impugnazione?
Significa che i motivi del ricorso non si confrontano direttamente con le ragioni esposte nella decisione che si sta contestando. L’impugnazione deve affrontare e cercare di smontare il ragionamento del giudice precedente, non può semplicemente ignorarlo.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di qualificazione giuridica con riguardo alla mancata derubricazione nell’ipotesi tentata ovvero nei reati di cui agli artt. 624-bis e 610 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 257310), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.