Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MANGO D’AQUINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per il concorso nella tentata estorsione aggravata, con particolare riguardo alla sussistenza di riscontri individualizzanti ed all’idoneità della minaccia, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, COGNOME, Rv. 276744 – 01; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276115 – 01; Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276537 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.