Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del processo penale: la specificità del ricorso. Senza questo requisito, anche le argomentazioni più elaborate rischiano di non superare il vaglio di ammissibilità, come dimostra l’ordinanza in esame. Il caso riguarda un ricorso presentato contro una condanna per tentata estorsione aggravata, dichiarato inammissibile proprio per la sua genericità. Analizziamo la decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa tecnica.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di tentata estorsione aggravata. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su presunte violazioni di legge e vizi motivazionali, contestando in particolare la valutazione delle prove relative alla sua responsabilità, alla sussistenza di riscontri individualizzanti e all’effettiva idoneità della minaccia contestata.
La Decisione della Corte: la Mancanza di Specificità del Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 44893/2024, ha troncato sul nascere le doglianze difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede nel merito delle accuse, ma in un vizio procedurale preliminare e assorbente: la mancanza dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
I giudici hanno sottolineato che la specificità del ricorso non è solo un requisito formale, ma sostanziale. Non basta elencare i motivi di dissenso; è necessario che questi si confrontino direttamente e criticamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorso si limitava a riproporre le stesse tesi difensive già presentate e respinte in appello, senza attaccare in modo mirato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. Questa mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e la complessità delle ragioni della decisione impugnata rende l’atto di impugnazione generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che i giudici di merito avevano ampiamente vagliato e motivatamente disatteso le argomentazioni difensive, basandosi su solidi argomenti logici e giuridici. Il ricorrente, invece di evidenziare specifici errori o illogicità manifeste nella motivazione della Corte d’Appello, si è limitato a una mera riproduzione delle sue tesi. Questo approccio, secondo la Cassazione, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, funzione che non compete alla Corte di legittimità.
La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi che ignorano le esplicitazioni del giudice censurato, cadendo così nel “vizio di mancanza di specificità”. In sostanza, il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta, non ignorarla.
Le Conclusioni Pratiche
La pronuncia è un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e puntuale della sentenza d’appello, individuando con precisione chirurgica i passaggi viziati e argomentando in modo specifico le ragioni della loro illegittimità o illogicità. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento.
La conseguenza di tale inammissibilità è severa: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questo rafforza l’idea che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con rigore e professionalità, evitando impugnazioni esplorative o meramente dilatorie.
Cosa si intende per ‘specificità del ricorso’ in un procedimento penale?
Significa che i motivi di impugnazione devono indicare in modo chiaro e preciso le parti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche e logiche di tale contestazione, evitando critiche generiche o astratte.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MANGO D’AQUINO il 23/12/1953
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per il concorso nella tentata estorsione aggravata, con particolare riguardo alla sussistenza di riscontri individualizzanti ed all’idoneità della minaccia, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115 – 01; Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276537 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.