Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Dichiarato Inammissibile
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza deve seguire regole precise per poter essere esaminata nel merito. Una di queste è il principio della specificità del ricorso, un requisito fondamentale che impone alla parte che impugna di formulare critiche chiare, dettagliate e pertinenti alla decisione contestata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come la violazione di questo principio porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Una Condanna per False Dichiarazioni sull’Età
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, ovvero false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Il punto cruciale della difesa verteva sulla presunta minore età dell’imputato al momento del fatto. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la condanna, basando la sua decisione su accertamenti tecnici, in particolare un esame radiografico e un’analisi dello sviluppo fisico e della dentizione, che avevano collocato l’età del soggetto in una fascia compresa tra i 19 e i 20 anni.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando proprio la validità e l’affidabilità di tali accertamenti.
L’Importanza della Specificità del Ricorso in Cassazione
I motivi del ricorso presentati alla Suprema Corte sono stati giudicati generici. In particolare, la difesa ha sollevato dubbi sull’attendibilità generale degli esami radiografici per la determinazione dell’età di soggetti di origine sub-sahariana, ha affermato in modo assertivo che l’esame non fosse stato condotto da un pediatra e ha fatto un vago riferimento a una precedente condanna da parte del Tribunale per i minorenni.
Secondo la Corte di Cassazione, tali argomentazioni difettano della necessaria specificità. Invece di contestare punto per punto l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a muovere critiche generiche, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi probatori e le valutazioni che avevano fondato la decisione impugnata. Questo approccio non soddisfa il requisito della specificità del ricorso, che richiede un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si intende demolire.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha sottolineato che un’impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive già respinte o a formulare censure astratte. È necessario, invece, che l’atto di ricorso individui con precisione le parti della motivazione contestata e articoli le ragioni di diritto o di fatto per cui si ritiene che la decisione sia errata.
Nel caso specifico, la difesa non ha contestato efficacemente il tenore degli accertamenti medici né ha dimostrato come la precedente decisione del giudice minorile potesse inficiare la validità delle conclusioni raggiunte nel presente giudizio. Mancava, in sostanza, quel confronto in toto e puntuale con l’apparato motivazionale della sentenza d’appello che è conditio sine qua non per l’ammissibilità del ricorso di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, derivante dalla palese infondatezza e genericità dei motivi, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o evidentemente prive di fondamento.
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un ricorso, specialmente in sede di legittimità, deve essere un’analisi critica e argomentata della decisione impugnata, non una mera riproposizione di doglianze generiche. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma un presidio di efficienza e serietà del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava della necessaria specificità. Le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano generiche e assertive, e non contestavano in modo puntuale e dettagliato il ragionamento logico-giuridico e le prove su cui si basava la decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità del ricorso’?
Per ‘specificità del ricorso’ si intende l’obbligo, per chi impugna una sentenza, di formulare motivi di critica chiari, precisi e dettagliati che si confrontino direttamente con le argomentazioni della decisione contestata, indicando le parti ritenute errate e le ragioni di tale errore.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della l penale in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato, in particolare con ri all’attribuzione allo stesso della maggiore età – difetta della necessaria specificità poiché non puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto d modalità, segnatamente dell’accertamento radiografico e dell’esame dello sviluppo fisico e de dentizione, mediante le quali, tre mesi prima del fatto, è stato acclarato che l’imputato aveva u compresa tra i 19 e i 20 anni) ma muove critiche generiche all’attendibilità in termini di certez detto accertamento radiografico per soggetti (come il ricorrente, di origine sub-sahariana) ed add in maniera assertiva che nella specie l’esame dell’imputato non sarebbe stato condotto da un pediat (senza contestare compiutamente il tenore di esso) e richiama genericamente una precedente condanna del medesimo COGNOME da parte del Giudice minorile, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l’iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.