Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il 20/05/1972
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 628, secondo comma, 61, primo comma, n. 5, 99, quarto comma, 62-bis e 69 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, quanto alla recidiva, i giudici hanno ampiamente esplicitato le ragioni del riconoscimento della circostanza aggravante contestata, facendo corretta applicazione dei principi della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva deve essere intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto;
che, con riguardo al bilanciamento tra opposte circostanze, le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 02; Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282509 – 01; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471
02), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla responsabilità; pagg. 5 e 6 sull’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5; pag. 6 sulla recidiva e sul bilanciamento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.