Specificità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Nel complesso iter della giustizia penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: la specificità del ricorso non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere perché un ricorso, seppur formalmente presentato, possa essere dichiarato inammissibile senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per i reati di rapina e sequestro di persona. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali questioni dinanzi alla Suprema Corte: in primo luogo, contestava la sussistenza stessa dell’elemento oggettivo del reato di rapina, chiedendo una diversa qualificazione giuridica del fatto; in secondo luogo, lamentava il mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di rapina. Si trattava, in sostanza, di critiche volte a smontare l’impianto accusatorio confermato nei primi due gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte: la Specificità del Ricorso come Requisito
La Corte di Cassazione, senza entrare nel vivo delle questioni sollevate, ha fermato la sua analisi su un aspetto preliminare e dirimente: la palese mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Gli Ermellini hanno sottolineato come l’articolo 581 del codice di procedura penale imponga, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione contenga non solo l’indicazione delle parti della sentenza che si contestano, ma anche una chiara esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i motivi presentati erano una semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo i giudici di legittimità, non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ignorato le risposte e le argomentazioni fornite dal giudice di secondo grado, limitandosi a ripetere le proprie doglianze. Questo approccio rende il ricorso generico e, soprattutto, privo di quella correlazione necessaria tra le critiche mosse e la decisione che si intende censurare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza. La mancanza di specificità non si esaurisce nella mera indeterminatezza dei motivi, ma si estende anche all’assenza di un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello; deve, invece, smontare pezzo per pezzo la logica giuridica seguita dal giudice precedente, evidenziandone vizi e contraddizioni.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce per ribadire che i giudici di merito avevano già ‘ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici’, le questioni difensive. Pertanto, riproporle in modo identico dinanzi alla Cassazione, senza attaccare specificamente le ragioni per cui erano state respinte, equivale a presentare un atto incapace di superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
Questa decisione insegna una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si impugna. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo specifico, pertinente e dialettico rispetto alla decisione contestata. L’inosservanza del requisito di specificità trasforma un potenziale diritto in un’occasione mancata, con conseguenze processuali ed economiche negative per l’assistito. La porta della Suprema Corte si apre solo a chi sa bussare con argomenti mirati e giuridicamente fondati, non a chi si limita a ripetere un copione già respinto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Perché mancava del requisito di specificità previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. I motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse questioni già respinte in appello, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso non ha “specificità”?
Risposta: Secondo la Corte, significa che non solo è generico, ma soprattutto che non esiste una correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e quelle della decisione impugnata. Il ricorso non può ignorare le motivazioni del giudice precedente ma deve criticarle punto per punto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Risposta: A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NOLA il 29/11/1977
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la mancanza dell’elemento oggettivo della rapina e, di conseguenza, la qualificazione giurid del fatto, nonché il mancato assorbimento del reato di sequestro di persona ne rapina, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissi dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manca di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022 Rv. 283182 – 01; Sez. 2, n. 22756 del 03/07/2020, COGNOME, Rv. 279483 – 01; Sez. 2, n. 20216 del 06/05/2016, Rezaei, Rv. 266751 – 01), le doglianze difensiv dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, p 8 – 10 sul primo motivo e pagg. 10 e 11 sul secondo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.