Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la qualificazione giuridica del fatto ed il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata, sono privi ei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche Per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel viz o di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 2011/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Maz4i, Rv. 283340; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 192644), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto che l’ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamènte dedotta in appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompaginato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione Per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21i/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paIgamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.