Specificità del Ricorso: Quando un Appello Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un requisito fondamentale nel processo penale: la specificità del ricorso. Senza questo elemento, un’impugnazione rischia di essere archiviata prima ancora di essere discussa nel merito. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una condanna per il reato di danneggiamento, dichiarato inammissibile proprio per la sua genericità e mancanza di correlazione con la sentenza d’appello. Analizziamo la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il delitto di danneggiamento, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza si concentrava sulla presunta erroneità della motivazione che aveva portato al suo riconoscimento come autore del reato. Secondo la difesa, la valutazione delle prove non era stata corretta. Tuttavia, il modo in cui il ricorso è stato formulato si è rivelato fatale per le sorti del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso mancava del requisito essenziale della specificità del ricorso, violando così le norme del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Necessaria Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle sue motivazioni. La Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: la specificità di un motivo di impugnazione non si valuta solo in base alla sua genericità o indeterminatezza, ma anche e soprattutto in base alla sua capacità di confrontarsi direttamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario spiegare perché quella specifica motivazione è sbagliata, punto per punto. L’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni del provvedimento che contesta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su elementi precisi: le dichiarazioni di un ufficiale di Polizia Giudiziaria e le immagini acquisite agli atti, ritenute compatibili con le fattezze dell’imputato. Il ricorso, invece, non ha affrontato in modo critico e puntuale questi elementi, limitandosi a una contestazione generica.
Questo vizio, definito come mancanza di correlazione, rende il motivo di ricorso non specifico e, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione in ambito penale. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi meticolosa e approfondita della sentenza che si intende contestare. Ogni affermazione e ogni passaggio logico del giudice deve essere esaminato e, se ritenuto errato, criticato con argomenti pertinenti e specifici. Un ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in gradi precedenti, senza confrontarsi con le nuove motivazioni del giudice, è destinato all’inammissibilità. La specificità del ricorso non è una mera formalità, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che si esercita attraverso un dialogo critico e costruttivo tra le parti e i giudici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non contestava in modo mirato e correlato le ragioni della decisione impugnata, ma si limitava a critiche generiche che ignoravano la motivazione del giudice d’appello.
Qual è il principio di diritto richiamato dalla Corte?
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la mancanza di specificità di un motivo di ricorso deriva non solo dalla sua genericità, ma anche dalla mancata correlazione tra le argomentazioni del ricorso stesso e quelle della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUI TERME 11 14/03/1984
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di danneggiamento, con particolare riferimento al riconoscimento dell’imputato, è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e q uelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente ritenuto la solidità dell’individuazione dell’imputato tenuto conto delle dichiarazioni dell’ufficiale di P.G. e delle immagini acquisite a g li atti, compatibili con le fattezze dell’imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.