Specificità del Ricorso: Quando l’Appello è Inammissibile secondo la Cassazione
L’ordinanza n. 12561/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità del ricorso. Questo requisito, spesso sottovalutato, è fondamentale per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Il caso in esame dimostra come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Rapina Impropria al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno per il reato di rapina impropria, fondata sulla figura del cosiddetto “concorso anomalo”. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, contestando proprio il riconoscimento di tale forma di concorso nel reato.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, non entrando nel merito della questione, ma fermandosi a un aspetto puramente procedurale: la qualità dei motivi presentati dal ricorrente.
La Fondamentale Importanza della Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come privi di “concreta specificità”. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non possa limitarsi a una critica generica o a una semplice riproposizione delle argomentazioni già avanzate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Genericità e Mancanza di Correlazione
I giudici hanno sottolineato che il vizio del ricorso non risiedeva solo nella sua indeterminatezza, ma anche nella “mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, il ricorrente non aveva adeguatamente affrontato e smontato, punto per punto, le motivazioni della Corte d’Appello, limitandosi a ignorarle o a riproporre le proprie tesi difensive. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione critica della sentenza.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti in modo alternativo. L’appello deve, invece, individuare “specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali”, ovvero errori manifesti e determinanti commessi dal giudice precedente nell’interpretare le prove. Un ricorso che tende a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie” è, per sua natura, estraneo ai poteri della Suprema Corte e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità rilevando che i giudici di merito avevano già “ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici” le doglianze difensive. Il ricorso in esame si configurava come una mera riproduzione delle tesi già esposte in appello, senza aggiungere elementi di critica specifici e pertinenti contro la sentenza di secondo grado. Di conseguenza, non potendo ignorare le argomentazioni del giudice censurato, il ricorso cadeva inevitabilmente nel vizio di mancanza di specificità. La decisione è stata quindi perentoria: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, puntuali e giuridicamente fondate, che dialoghino direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Redigere un ricorso generico o che si limiti a ripetere le difese precedenti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di concreta specificità. I motivi erano generici, indeterminati e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso non può chiedere una “rivalutazione delle fonti probatorie”?
Significa che la Corte di Cassazione non è un tribunale di terzo grado dove si riesaminano i fatti e le prove. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il ricorso non può quindi chiedere una nuova interpretazione delle prove già valutate dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento del cosiddetto “concorso anomalo” nel reato di rapina impropria, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274467), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.