Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21358 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., oltre ad essere dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindac del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/201 RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (s vedano, in particolare, pagg. 4 – 12 sull’attendibilità delle dichiarazioni persona offesa, anche alla luce dei plurimi riscontri indicati);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concret specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, che,
con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del l convincimento (si veda, in particolare, pag. 13 sul diniego delle generiche
ragione della negativa capacità a delinquere del reo, gravato da plurim precedenti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.