Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALATINA il 20/07/1972
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., oltre ad essere dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindac del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/201 Bell’Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (s vedano, in particolare, pagg. 4 – 12 sull’attendibilità delle dichiarazioni persona offesa, anche alla luce dei plurimi riscontri indicati);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concret specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01);
nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, che,
con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del l convincimento (si veda, in particolare, pag. 13 sul diniego delle generiche
ragione della negativa capacità a delinquere del reo, gravato da plurim precedenti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.