Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANZIO il 19/08/1997
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso risultano del tutto reiterativi e privi di concreta specificità, in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello; che tali motivi tendono a prefigurare una rivalutazione della soluzione logicamente e approfonditamente articolata dalla Corte di appello, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sostanzialmente introducendo elementi atecnici in assenza di considerazione delle argomentazioni della Corte di appello sui punti specificamente devoluti (in particolare pag. 5 e seg. quanto alla chiara conferma della volontà punitiva da parte della persona offesa COGNOME che rendeva testimonianza in giudizio ed alla mancanza di qualsiasi offerta di integrale risarcimento, nonché pag. 6 e seg. quanto al lamentato rigetto della istanza di differimento per legittimo impedimento a causa della assenza, dopo numerosi rinvii inoltrati per la stessa ragione, della nomina di un sostituto processuale in presenza di una situazione ampiamente prevedibile);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 -01);
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (indicando, peraltro, il parametro normativo ai sensi dell’art. 62 cod. pen.) non risulta proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge anche dal riepilogo dei motivi non contestato in alcun modo dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m.; in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, COGNOME, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) e che, comunque, sul punto la Corte di appello ha reso specifica motivazione, richiamando i plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente quale elemento ostativo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.