Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10660 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 31/08/1975
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01 e in motivazione), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 – 5 sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo, non solo alla luce della mancata giustificazione dell’origine del possesso, ma anche in ragione dei tentativo di fuga e dell’assenza dei documenti di circolazione);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, peraltro, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi
ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 sul diniego delle generiche in ragione non solo della negativa personalità, ma anche per l’assenza di elementi postivi, nonché sulla rideterminazione della pena nel minimo edittale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.