Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21370 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/08/1985
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad ess privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancan di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2 Colonna, Rv. 286234 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla cor individuazione della p.o., anche alla luce della circostanza che il raggirato av restituito, in contanti, la somma di denaro ricevuta in prestito dall’amico);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre essere privo di specificità, consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto d sufficiente e non illogica motivazione;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giu del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione de pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per circostanze e per i reati in continuazione – sfugge al sindacato di legitt laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non s stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice può riteners adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo ” congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una
specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferior alla media edittale;
nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercitato che,
la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 11 e 12 sulla congruità della pena non solo in ragione del
gravità del reato per le modalità della condotta, ma anche della capacità
delinquere del reo desunta dai plurimi precedenti penali);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.