Specificità del Ricorso: la Cassazione ribadisce i paletti per l’ammissibilità
L’ordinanza n. 4968/2024 della Corte di Cassazione offre un importante promemoria su un requisito fondamentale del processo penale: la specificità del ricorso. Senza questo elemento, l’impugnazione non supera neanche il primo vaglio di ammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Il caso in esame dimostra come la mera riproposizione di argomenti già respinti, senza un confronto critico con la decisione impugnata, sia destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, il mancato riconoscimento di un’attenuante speciale prevista dall’art. 648, quarto comma, del codice penale e, di conseguenza, riteneva errata la quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria). L’obiettivo era ottenere uno sconto di pena attraverso l’applicazione di una circostanza più favorevole.
La Decisione della Suprema Corte e la Mancanza di Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede nel merito della richiesta (se l’attenuante fosse o meno applicabile), ma in un vizio procedurale preliminare e insuperabile: la mancanza di specificità dei motivi addotti, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a presentare “doglianze generiche”, non supportate da una necessaria analisi critica delle argomentazioni che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della sua decisione di rigetto. In altre parole, l’atto di ricorso non spiegava perché la motivazione del giudice precedente fosse errata, ma si limitava a riproporre le stesse tesi difensive già vagliate e respinte nel grado di giudizio inferiore.
Il Principio di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
La Corte ha ribadito un principio cardine: la mancanza di specificità non è solo genericità o indeterminatezza, ma anche assenza di correlazione tra le ragioni del ricorso e quelle della decisione impugnata. Un’impugnazione efficace non può ignorare le motivazioni del giudice che si contesta. Deve, al contrario, “dialogare” con esse, smontandole punto per punto con argomenti logici e giuridici pertinenti. Ripetere le proprie ragioni senza confrontarsi con la risposta già ricevuta dal sistema giudiziario equivale a presentare un atto sterile, che non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e rigorose. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché i giudici di merito avevano già “ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello”. Il fatto che tali doglianze fossero state “meramente riproposte” in sede di Cassazione ha attivato la sanzione dell’inammissibilità. Il ricorrente, ignorando le esplicitazioni del giudice d’appello, è caduto nel vizio fatale della mancanza di specificità. La Corte non entra nel merito della questione perché, proceduralmente, il ricorso non è idoneo a innescare una nuova valutazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile costruire un atto di ricorso che sia specifico, critico e pertinente. La specificità del ricorso richiede un’analisi approfondita della decisione che si attacca, individuandone i presunti vizi e argomentando in modo puntuale. In assenza di questo sforzo argomentativo, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con una condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello senza una critica analitica delle motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di ‘specificità’?
Significa che il motivo è generico, non si confronta criticamente con le argomentazioni della decisione contestata e non indica in modo preciso i punti e le ragioni giuridiche per cui tale decisione sarebbe errata, violando così l’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4968  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscime dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e, conseguentemente, dosimetria della pena irrogata, è privo dei requisiti di specificità previsti, inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sent impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per l sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, sen cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corre argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in q sede (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.