Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22872 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22872 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 02/10/1991
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per i reati ascritti, oltre ad essere privo di concreta specificità, non Ł consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, COGNOME, Rv. 277635 – 01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277013 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla pienezza di prova e, in particolare, sull’attendibilità dell’individuazione operata dalla P.G. e sull’irrilevanza dell’altrui assoluzione);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., Ł privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo
intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive sono anche manifestamente infondate in quanto si prospettano enunciati di principio in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 628, primo comma, n. 1, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263229 – 01), secondo cui l’uso dell’arma, costituente circostanza aggravante della rapina, Ł fatto oggettivamente distinto dai reati previsti dalla legislazione speciale in materia di armi, i cui elementi costitutivi sono differenti e non può trovare applicazione la normativa del reato complesso;
considerato, inoltre, che il ricorrente non ha alcun interesse alla dedotta necessità di vedersi contestare anche un autonomo capo con il quale gli si imputa anche la violazione della normativa in materia di armi, ove si consideri che dall’accoglimento del motivo discenderebbero effetti sfavorevoli all’imputato, il quale si vedrebbe contestare un ulteriore reato rispetto a quello per cui Ł stato giudicato;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, COGNOME, Rv. 284427 – 01), le doglianze difensive dell’appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sull’avvenuta contestazione dell’aggravante);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME