Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36263 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME Vv1 o sca reti i ;t LLLA
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per la tentata truffa in ragione dell’inido degli atti preparatori, è privo dei requisiti di specificità previsti, a inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanz di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27114 del 07/07/20 COGNOME, Rv. 279656 – 02; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032 – 02; Sez. 2, n. 41405 del 19/10/2010, COGNOME, Rv. 248933), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, i particolare, l’ultima pagina della sentenza);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.