Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA, parte civile nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Vietri sul Mare il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 17/11/2022 dal Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle richieste del AVV_NOTAIO Generale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/11/2022, il Tribunale di Salerno, sentite le parti, pronunciava sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione al reato loro ascritto di cui all’art. 659 cod. pen.
Con l’atto di appello (qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso dalla Corte territoriale a questa Suprema Corte), la parte civile COGNOME NOME deduce l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al fascicolo del Pubblico Ministero (consultato dal giudice prima di dare la parola alle parti), quanto alla responsabilità agli effetti civili rispetto al reato contestato agli imputati.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica, il difensore si associa alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Risulta invero dirimente il difetto di specificità del ricorso, che lamenta il mancato apprezzamento della prospettazione offerta dalla parte civile ma non specifica adeguatamente se, e in quale misura, il Tribunale era stato messo in condizione di valutare gli elementi riproposti in ricorso.
Non è in particolare stato chiarito, nell’atto di impugnazione, se – al momento della instaurazione del contradditorio – il Tribunale fosse stato messo in grado di apprezzare le risultanze documentali (verbale assembleare) e dichiarative (precedenti deposizioni di soggetti indicati in lista) che la parte civile ricorrente h posto a sostegno della tesi secondo cui gli effetti della condotta di disturbo degli imputati si sarebbero propagati ben oltre i limiti ritenuti in sentenza.
Le considerazioni fin qui svolte assumono un rilievo assorbente, ed impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della parte civile ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 16 gennaio 2023
Il Consigli re stensore
Il Presidente