Specificità del Motivo: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Generico
Introdurre un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Tra questi, la specificità del motivo di impugnazione assume un ruolo cruciale, come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, nell’ordinanza in esame. Una recente decisione ci offre l’opportunità di approfondire perché un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, sia destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. I motivi del ricorso erano tre: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e, infine, contestazioni relative alla determinazione della pena inflitta.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare questioni già valutate e respinte dal giudice di secondo grado, utilizzando argomentazioni che non si confrontavano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e la specificità del motivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità della specificità del motivo di ricorso. Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati dall’imputato erano privi di specificità, in quanto si limitavano a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Questa pronuncia sottolinea come il ricorso in Cassazione non possa essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti, ma debba costituire una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata.
Le Motivazioni: la mancanza di correlazione e la specificità del motivo
L’ordinanza chiarisce in modo inequivocabile le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, soffermandosi su due aspetti principali.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. La Corte ha evidenziato una totale “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, il ricorrente non ha attaccato la logica giuridica della sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripresentato i suoi argomenti, ignorando le risposte già fornite dal giudice precedente. Questo vizio procedurale priva il ricorso della necessaria specificità, rendendolo un atto inidoneo a innescare un reale controllo di legittimità.
La Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Anche la critica relativa alla determinazione della pena è stata respinta. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il giudice non è tenuto a fornire una spiegazione dettagliata per ogni scelta sanzionatoria, a meno che la pena non sia di gran lunga superiore alla misura media. Espressioni come “pena congrua” o “pena equa” sono considerate sufficienti a motivare la decisione, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Cassazione rappresenta un monito fondamentale per la pratica legale. Evidenzia che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere redatto in modo tale da instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non basta dissentire; è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente con argomenti logici e giuridici pertinenti. La mancanza di specificità del motivo non è un mero formalismo, ma un vizio sostanziale che impedisce al ricorso di assolvere alla sua funzione, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. I motivi erano generici e si limitavano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra il ricorso e la sentenza impugnata?
Significa che le argomentazioni del ricorso non si collegano né contestano in modo puntuale le ragioni esposte nella decisione del giudice precedente. In pratica, il ricorrente ignora la logica della sentenza che sta impugnando, rendendo il suo gravame generico e inefficace.
Il giudice deve sempre fornire una motivazione dettagliata sulla misura della pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito ha un potere discrezionale. È sufficiente che utilizzi espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’. Una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO PICCOLO NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nonché in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché basati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita
in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.