Specificità dei motivi di ricorso: quando l’appello è inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica processuale rigorosa. Un elemento fondamentale, spesso sottovalutato, è la specificità dei motivi, ovvero la capacità di formulare critiche precise e argomentate contro la sentenza impugnata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa condurre direttamente all’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato una condanna per il reato di truffa. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, una presunta violazione di legge riguardo agli elementi costitutivi del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo dire, la motivazione della sentenza d’appello era viziata e illogica.
La Decisione della Cassazione e la specificità dei motivi
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione non risiede nel merito delle accuse, ma in un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che l’appellante si era limitato a formulare affermazioni generiche e astratte, senza instaurare un confronto critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso non spiegava perché la motivazione dei giudici di merito fosse errata, ma si limitava a riproporre le proprie tesi in modo decontestualizzato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza, richiamando due importanti sentenze (Sez. U, n. 8825/2016 e Sez. 6, n. 17372/2021). Secondo questo principio, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve rispettare il requisito imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Ciò implica l’onere per il ricorrente di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano le sue censure. Non è sufficiente denunciare una violazione di legge o un vizio di motivazione in termini generali. È necessario, invece, che il ricorso evidenzi le specifiche ragioni di fatto e di diritto che rendono errata la decisione impugnata, confrontandosi direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. La Corte ha sottolineato che, in assenza di critiche esplicite e argomentate, il giudice di legittimità non è in grado di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Il ricorso era, di fatto, privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Conclusioni: L’importanza di un Ricorso Ben Articolato
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: la fase dell’impugnazione non è una mera ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Il ricorso, specialmente quello per Cassazione, deve essere un atto tecnico di alta precisione, costruito come una critica puntuale e motivata alla sentenza che si intende contestare. La mancanza di specificità dei motivi non è un vizio formale di poco conto, ma un difetto sostanziale che rende l’atto inidoneo al suo scopo, conducendo a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un’impugnazione efficace richiede uno studio approfondito della sentenza di merito per individuarne le debolezze e articolarle in motivi chiari, pertinenti e specifici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente si è limitato a formulare affermazioni generiche e prive di un nesso critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, senza enunciare e argomentare rilievi puntuali.
Cosa richiede il principio della specificità dei motivi in un ricorso?
Richiede che il ricorrente indichi, in modo chiaro e preciso, gli elementi che fondano le censure. È necessario confrontarsi criticamente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, non limitandosi a dedurre violazioni di legge in modo astratto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AnSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640, 62-bis cod. pen., 581 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del rea di truffa ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. p il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle rag di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità d motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individua rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021 Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.