Specificità dei Motivi: Perché un Ricorso in Cassazione Può Essere Dichiarato Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Un principio cardine della procedura penale è la specificità dei motivi, un requisito che, se non rispettato, conduce inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure e la semplice riproposizione di argomenti già esaminati non costituiscano una valida impugnazione.
Il Contesto del Caso: Contraffazione e Ricettazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di contraffazione e ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione riguardo a due aspetti principali: la presunta grossolanità della contraffazione, che a suo dire sarebbe stata riconoscibile a prima vista, e la provenienza delittuosa dei beni.
L’appellante sosteneva, in sintesi, che i prodotti contraffatti fossero di qualità così scadente da non poter ingannare alcun acquirente e che non vi fosse prova certa della loro origine illecita, presupposto del reato di ricettazione.
La Decisione della Corte: La Mancanza di Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni, che non sono state neppure esaminate, ma in un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità dei motivi.
La Critica Argomentata: Un Dovere, non una Ripetizione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse ‘doglianze’ già presentate e respinte nei gradi di merito. L’impugnazione deve invece assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una ‘critica argomentata’ avverso la sentenza oggetto di ricorso. Questo significa che il ricorrente deve confrontarsi direttamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello, evidenziando specifici errori logici o giuridici nel loro ragionamento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente motivato la sua decisione, spiegando perché la contraffazione non fosse così palese (‘ictu oculi’) e come fosse stata accertata la provenienza illecita dei beni. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto queste motivazioni, si è limitato a ripetere le proprie tesi difensive, dimostrando una totale assenza di correlazione tra la complessità delle argomentazioni della sentenza e la genericità del suo ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi a pena di inammissibilità. I giudici hanno chiarito che tale requisito va valutato non solo in modo ‘intrinseco’ (verificando se le ragioni sono generiche in sé), ma anche ‘estrinseco’. Quest’ultimo profilo implica la necessità di un confronto critico con la sentenza impugnata. Se i motivi del ricorso sono ‘apparenti’ e non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito, essi non assolvono alla loro funzione critica e rendono l’impugnazione inammissibile.
La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già esaminato e confutato dettagliatamente le tesi difensive, ad esempio riguardo all’uso di applicativi per il riconoscimento delle contraffazioni (come il sistema FALSTAFF), alla capacità della merce di ingannare il consumatore e all’individuazione del reato presupposto. Il ricorso non ha fatto altro che ignorare queste motivazioni, riproponendo stancamente le medesime questioni.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è indispensabile strutturare un ricorso che dialoghi criticamente con essa, smontandone le fondamenta logico-giuridiche. La semplice riproposizione di tesi già respinte equivale a presentare un atto vuoto, destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se i motivi presentati sono generici, indeterminati o non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che il ricorso deve contenere una critica argomentata e puntuale contro la decisione che si contesta. Non basta esprimere un dissenso generico, ma occorre indicare con precisione le parti della sentenza che si ritengono errate e spiegare in modo chiaro e logico le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della propria tesi.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, la mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle motivazioni della sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10661 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 09/12/1969
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., con particolare riguardo alla grossolanità della contraffazione ed alla provenienza delittuosa dei beni ricettati, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dei giudici del merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 – 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade, Rv. 275814 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull’accertamento della contraffazione attraverso l’applicativo FALSTAFF e, dunque, sulla non riconoscibilità ictu °culi della contraffazione del marchio in sé; pagg. 4 e 5 ove la Corte puntualmente disattende le doglianze difensive sulla grossolanità basate sulla mancata realizzazione dell’inganno del consumatore; pag. 5 sulla corretta individuazione del reato presupposto e sulla relativa provenienza delittuosa dei beni);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.