La Specificità dei Motivi di Ricorso: Quando un Appello è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma per avere successo non basta essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale rispettare il requisito della specificità dei motivi, come sottolineato da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo principio impone di formulare una critica precisa e argomentata, e non una semplice contestazione generica. Vediamo perché la mancanza di questo elemento ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione per diverse ragioni, tra cui la nullità della sentenza di primo grado per un presunto legittimo impedimento a comparire, la mancanza di prova del reato di ricettazione e di altri reati a lui ascritti. Tuttavia, il suo appello è stato respinto dalla Corte di Cassazione non per il merito delle questioni, ma per un vizio formale fondamentale: la carenza di specificità dei motivi.
La Decisione della Suprema Corte e la Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi presentati fossero privi dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi di un’impugnazione devono essere valutati non solo per il loro contenuto intrinseco (evitando genericità e indeterminatezza), ma anche in relazione alla decisione impugnata. Se non c’è una correlazione chiara tra le argomentazioni della sentenza e le critiche mosse dal ricorrente, l’appello perde la sua funzione di critica argomentata e diventa un atto meramente apparente.
L’eccezione sul Legittimo Impedimento
Un punto chiave del ricorso riguardava la presunta nullità della sentenza di primo grado a causa di un legittimo impedimento dell’imputato. Il ricorrente sosteneva di trovarsi in stato di detenzione, circostanza che i giudici di merito avevano negato. La Cassazione ha ritenuto questo motivo aspecifico perché il ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione, non dimostrando così l’errore dei giudici nel respingere la sua eccezione. In sostanza, non basta affermare un fatto, ma è necessario provarlo.
La Critica Argomentata contro la Sentenza Impugnata
La Corte ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni della loro decisione. Le contestazioni del ricorrente, al contrario, sono state ritenute generiche e non in grado di scalfire la coerenza del ragionamento della Corte d’Appello. L’appello si è così ridotto a una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza aggiungere elementi di critica concreti e pertinenti.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi tecnica che individua errori specifici nel ragionamento giuridico della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a questo onere. Ha sollevato dubbi senza supportarli con elementi concreti e non ha creato un vero e proprio contraddittorio con le argomentazioni della sentenza d’appello. La mancanza di correlazione tra la complessità delle motivazioni dei giudici di merito e la superficialità delle critiche del ricorrente ha reso l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, inammissibile. Per questi motivi, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la forma è sostanza. La specificità dei motivi non è un mero cavillo burocratico, ma il cuore di un’impugnazione efficace. È necessario studiare a fondo la sentenza che si intende contestare, individuare i passaggi logico-giuridici errati e costruire una critica puntuale, supportata da riferimenti normativi e prove concrete. Un ricorso generico, che si limita a esprimere dissenso senza argomentarlo in modo specifico, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre alla condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi della specificità richiesta dall’art. 581 del codice di procedura penale, non riuscendo a costituire una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata.
Quale errore ha commesso il ricorrente riguardo al legittimo impedimento?
Il ricorrente ha sostenuto di avere un legittimo impedimento a comparire in udienza perché si trovava in stato di detenzione, ma non ha fornito alcuna prova di tale circostanza per dimostrare l’errore dei giudici di merito che avevano negato tale impedimento.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono avere “specificità”?
Significa che non è sufficiente contestare in modo generico una sentenza. È obbligatorio indicare in modo preciso le parti del provvedimento che si criticano, le norme che si ritengono violate e le ragioni specifiche per cui la decisione del giudice precedente è considerata errata, creando una diretta correlazione tra la critica e le argomentazioni della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione con cui è stata disattesa l’eccezione di nullità relativa alla mancata comparizione dell’imputato per legittimo impedimento, alla mancanza della prova dell’elemento oggettivo del delitto di ricettazione e della mancanza di prova rispetto “ai reati residui” sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per legittimo impedimento dell’imputato è altresì aspecifico, atteso che il ricorrente sostiene dell’esistenza di uno stato detentivo invece negato dai giudici, senza tuttavia produrre la prova del presupposto fattuale dell’eccezione sollevata, necessaria per dimostrare l’erroneità di quanto ritenuto dai giudici;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.