Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6471 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il 16/09/1995
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666 – 01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271553 – 01; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270302 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.