Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50931 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50931 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede d legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, che dalla sua lettura non si comprende di cosa esattamente si dolga il ricorrente e quale part della motivazione attacchi, risolvendosi il ricorso nella giustapposizione di due massime e di u affermazione di principio secondo cui non sarebbe provato il dolo del rato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.