Specificità dei Motivi: Perché un Ricorso Generico è Destinato all’Inammissibilità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale del principio di specificità dei motivi, un requisito che, se non rispettato, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio come redigere un atto di impugnazione valido.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame, riscontrandone la genericità. Non contento, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge procedurale (art. 591 c.p.p.).
Il Principio della Specificità dei Motivi nell’Impugnazione
Il cuore della questione, sia in appello che in Cassazione, ruota attorno a un cardine della procedura penale: la specificità dei motivi. Questo principio, sancito dal codice di procedura penale, impone a chi impugna una sentenza di non limitarsi a una generica contestazione. È necessario, invece:
1. Identificare chiaramente i punti della decisione che si intendono criticare.
2. Esporre in modo argomentato le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la critica.
3. Confrontarsi direttamente con la ratio decidendi, ovvero con il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice alla sua decisione.
Un’impugnazione che si limiti a ripetere le stesse difese del primo grado, senza attaccare specificamente le argomentazioni della sentenza, è considerata ‘generica’ e, di conseguenza, inammissibile. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla chiarezza e alla completezza con cui il giudice ha motivato la sua decisione.
L’Importanza del Confronto con la Sentenza Impugnata
Il difensore non può semplicemente riproporre le tesi già esposte. Deve analizzare la sentenza e smontarne, pezzo per pezzo, il percorso argomentativo. Deve dimostrare dove il giudice ha sbagliato nella valutazione delle prove, nell’interpretazione della legge o nel ragionamento logico. La mancanza di questo confronto critico trasforma l’appello o il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare un reale riesame della decisione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, ha pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno osservato che il ricorso proposto replicava la medesima genericità già riscontrata nel precedente atto di appello. L’imputato, tramite il suo difensore, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, né con quella della Corte d’Appello che ne aveva dichiarato l’inammissibilità.
Il ricorso mancava di una critica puntuale alle argomentazioni del Tribunale, sia per quanto riguarda la valutazione del materiale probatorio, sia per altri temi oggetto di gravame. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2017), la Corte ha ribadito che l’appello, così come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non vengono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa decisione sottolinea una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’arte dell’impugnazione non è una mera riproposizione di tesi, ma un dialogo critico e argomentato con la decisione del giudice. La specificità dei motivi non è un cavillo burocratico, ma la garanzia che il processo di revisione sia serio, mirato ed efficace. Ignorare questo principio significa non solo sprecare risorse processuali, ma anche e soprattutto condannare la propria impugnazione a una sicura declaratoria di inammissibilità, rendendo definitiva una sentenza che si riteneva ingiusta.
Perché un appello o un ricorso possono essere dichiarati inammissibili?
Un’impugnazione viene dichiarata inammissibile principalmente per difetto di specificità dei motivi. Questo accade quando l’atto non formula critiche precise e argomentate contro la sentenza impugnata, ma si limita a contestazioni generiche o a ripetere argomenti già esposti, senza confrontarsi con il ragionamento del giudice.
Cosa si intende esattamente per ‘specificità dei motivi’?
Significa che chi impugna deve indicare in modo chiaro quali parti della sentenza contesta e per quali specifiche ragioni di fatto o di diritto. È necessario un confronto diretto con la ‘ratio decidendi’ (la logica della decisione), dimostrando dove e perché il giudice avrebbe sbagliato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna precedente. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico di 3.000 Euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FILADELFIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 giugno 2022 per il reato di cu all’art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 22 aprile 2015);
che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per i tramite del difensore, denunciando il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 591 proc. pen.;
che il motivo di ricorso replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appell dal momento che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’assenza di puntuale critica alle argomentazioni rassegnate dal Tribunale sia in ordine all valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito in giudizio, sia in ordine agli ulter temi fatti oggetto di gravame (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), con ciò dimostrando di non avere tenuto conto del principio di diritto secondo cui l’appello, al pari del ricorso cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultan esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dir a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni son state esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
L Presidente