Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/~ le conclusioni del PG M A iva:sc:9 Ca Y on aie-okri3
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 21/06/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, in qualità di giudice dell’esecuzione, con l quale ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della disciplina de reato continuato per i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza.
1.1. Denuncia il ricorrente col primo motivo l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in particolare sul profilo del lasso temporale intercorrente tra i vari episodi criminosi.
1.2. Col secondo motivo, lamenta la mancanza di motivazione, con riferimento all’onere di allegazione di concreti e specifici elementi in cap all’istante, atteso che il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a utilizz dissertazioni di puro genere, del tutto apodittiche e prive di qualsivoglia efficac dimostrativa. In ordine al lasso temporale, vi sarebbe contraddizione tra la precisazione fatta nell’ordinanza impugnata per la quale l’art. 81, s comma, cod. pen. non prevede alcun limite temporale tra le condotte illecite e l’affermazione per la quale la vicinanza delle condotte illecite possa considerarsi un principio di prova positiva, mentre la distanza notevole dei fatti rappresenta un elemento negativo soltanto in apparenza.
1.3. Col terzo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale abbia erroneamente affermato che l’onere di allegazione di concreti e specifici elementi ricada in capo all’istante.
In particolare, il ricorrente non comprende su quali basi l’asserito inadempimento del predetto onere venga posto a fondamento del beneficio in esame, a fronte dell’espressa indicazione di profili di segno positivo nell’istan
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, perché generico.
1.1. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non so l’aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere
nel vizio di aspecíficità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258).
In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugn l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.
1.2. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a denunziare i suddetti senza argomentare in concreto sul fatto che il giudice dell’esecuzione a pag dell’ordinanza impugnata ha rilevato l’assenza di “concreti e specifici eleme sulle note modali oggettivamente rivelatrici di una unitaria e ben preordin ideazione complessiva”, in assenza delle quali la mera omogeneità dell violazioni appare irrilevante.
Tutti e tre i motivi di ricorso, infatti, non evidenziano in concreto quali gli elementi risultanti dall’istanza che il Tribunale non avrebbe preso in esa quale incidenza logica ciascuno di essi, considerato isolatamente o in mod unitario con tutti gli altri, possa svolgere sul giudizio inerente l’ideazione u dei reati al momento della commissione del primo reato.
La sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, infatti, va individuata nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causal condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che « parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione del causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.