Specificità dei Motivi: Perché un Ricorso in Cassazione Può Essere Inammissibile
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche e soprattutto sul rispetto delle regole procedurali. Un principio cardine nel sistema delle impugnazioni è la specificità dei motivi, ovvero l’obbligo per chi impugna di spiegare in modo chiaro e puntuale perché la decisione del giudice precedente è sbagliata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la violazione di questo principio porti a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto ogni possibilità di discussione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato nasce dalla richiesta di un imputato di ottenere il riconoscimento della cosiddetta “continuazione” tra i reati oggetto di quattro diverse sentenze di patteggiamento (tecnicamente, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.). L’istituto della continuazione permette di considerare più reati, se commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come un unico reato, con conseguente applicazione di una pena più favorevole.
Il Tribunale competente, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile tale richiesta non per ragioni di merito, ma per un vizio puramente procedurale: il richiedente non aveva seguito la corretta procedura prevista dall’articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta: gli argomenti presentati nel ricorso erano del tutto privi del requisito della specificità dei motivi. In altre parole, l’atto di impugnazione non si confrontava minimamente con la vera ragione della decisione del Tribunale.
Il Tribunale aveva basato la sua decisione su un presupposto procedurale (il mancato rispetto dell’art. 188 disp. att. c.p.p.). Il ricorrente, invece di contestare questo punto specifico, ha presentato argomentazioni che non lo affrontavano. La Corte Suprema ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve criticare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. Ignorare la motivazione centrale del provvedimento impugnato equivale a presentare un ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha qualificato l’argomento procedurale sollevato dal primo giudice come “pregiudiziale” e dal “valore assorbente”. Questo significa che la questione della procedura corretta era talmente fondamentale da dover essere risolta prima di ogni altra. Poiché la procedura seguita era sbagliata, diventava irrilevante discutere se, nel merito, la continuazione dovesse essere concessa o meno.
Il ricorso in Cassazione, non avendo contestato la correttezza di questa valutazione preliminare, si è rivelato inefficace. La Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali (tra cui la sentenza a Sezioni Unite “Galtelli”), che ribadiscono come l’onere di specificità imponga al ricorrente di indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di questo confronto diretto con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: la forma è sostanza. Il mancato rispetto delle procedure può precludere l’esame nel merito di una richiesta, anche se potenzialmente fondata. Inoltre, evidenzia l’importanza cruciale di redigere atti di impugnazione mirati e specifici. Un ricorso efficace non è quello che ripropone genericamente le proprie ragioni, ma quello che demolisce, punto per punto, il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione sfavorevole. Ignorare la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento impugnato significa condannare il proprio ricorso a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo del requisito della “specificità dei motivi”. Il ricorrente non ha contestato il percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato, che si basava su un vizio di procedura.
Qual era l’errore procedurale che ha originato la questione?
L’istante aveva richiesto il riconoscimento della continuazione tra reati senza seguire la specifica procedura indicata dall’art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Cosa significa che un argomento ha “valore assorbente”?
Significa che un determinato punto della decisione (in questo caso, il vizio procedurale) è talmente decisivo e preliminare da rendere superfluo l’esame di tutte le altre questioni relative al merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insisti per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito d specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, R 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugNOME che ha ritenuto in primo luogo che l’istanza fosse inammissibile perché, pur avendo chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., non ha seguito la procedura di cui all’a 188 disp. att. cod. proc. pen., argomento pregiudiziale che, con riferimento al present contenzioso – che non può tener conto di provvedimenti futuri ed eventuali sulla medesima vicenda – ha valore assorbente su quelli relativi al merito dell’istanza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
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