Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22857 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il 05/07/1984
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non Ł consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277013 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, COGNOME, Rv. 241445 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova dell’elemento oggettivo alla luce della certa individuazione dell’imputato alla guida del ciclomotore sprovvisto di targa, nonchØ dell’elemento soggettivo in ragione della fuga al momento del controllo e della mancata spiegazione circa l’origine della disponibilità);
ritenuto che gli ulteriori due motivi, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati;
che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi attenuata, la ‘particolare tenuità’ va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato
e il valore economico della res e, di conseguenza, non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale, prenda in considerazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini dell’esclusione;
che, quanto alle attenuanti generiche, la loro applicazione richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, Ł sufficiente un riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01), le ragioni del mancato riconoscimento (si vedano in particolare, pagg. 5 e 6 sulla non particolare tenuità alla luce del valore del bene ricettato e sul diniego delle generiche in ragione dell’assenza di elementi positivi da valorizzare);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME