Specificità dei motivi: quando il ricorso è nullo
Nel sistema processuale penale italiano, la corretta formulazione di un atto di impugnazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio essenziale: la specificità dei motivi è un requisito indispensabile per evitare la declaratoria di inammissibilità. Senza una critica puntuale e argomentata, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato dalla violenza sulle cose. L’imputato aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma i giudici di secondo grado avevano dichiarato l’atto inammissibile per genericità. Il successivo ricorso per cassazione ha cercato di contestare tale decisione, ma la Suprema Corte ha confermato la correttezza della valutazione precedente.
L’analisi dei fatti ha evidenziato come le doglianze difensive fossero caratterizzate da una diffusa astrattezza. Non venivano offerti elementi concreti per scardinare le risultanze dell’istruttoria dibattimentale, rendendo l’impugnazione un mero esercizio di stile privo di sostanza giuridica.
L’importanza della specificità dei motivi
La specificità dei motivi non è un semplice formalismo, ma una garanzia di efficienza del sistema giudiziario. Secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, l’appellante deve enunciare i rilievi critici in modo esplicito. Questi devono confrontarsi direttamente con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Esiste un rapporto di proporzionalità diretta tra la motivazione della sentenza e l’onere dell’impugnante. Più la sentenza è dettagliata e precisa, più l’atto di ricorso deve essere specifico nel contestarne i singoli passaggi. In questo caso, la motivazione del provvedimento impugnato era solida e aveva già superato le incongruenze sollevate dalla difesa.
Implicazioni pratiche per la difesa
Presentare un ricorso generico comporta conseguenze pesanti non solo sul piano processuale, ma anche economico. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questo meccanismo serve a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento tecnico.
La lezione che emerge è chiara: la strategia difensiva deve concentrarsi sulla decostruzione logica della sentenza di merito. Non basta manifestare un generico dissenso, occorre individuare l’errore del giudice e argomentare perché tale errore infici la validità della decisione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato l’inammissibilità rilevando che il ricorso era “geneticamente inammissibile”. I motivi proposti non risultavano confrontarsi con i risultati dell’istruttoria, rivelando macroscopiche incongruenze. La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta corretta poiché aveva puntualmente superato le doglianze difensive, evidenziandone l’ipoteticità e la mancanza di aderenza ai fatti accertati.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto all’impugnazione deve essere esercitato nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. La specificità dei motivi rimane il filtro principale per l’accesso ai gradi superiori di giudizio. Per i cittadini e i professionisti, questo significa che ogni atto legale deve essere costruito su basi solide, analitiche e strettamente connesse alle evidenze processuali emerse durante il dibattimento.
Cosa si intende per specificità dei motivi in un ricorso?
Si tratta dell’obbligo di indicare con precisione i punti della sentenza che si contestano, fornendo argomentazioni logiche e giuridiche che contrastino direttamente la motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Esiste un legame tra la sentenza del giudice e l’onere di specificità?
Sì, l’onere di specificità è proporzionale alla precisione della sentenza impugnata: più il giudice è dettagliato, più il difensore deve essere preciso nella sua critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1158 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1158 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che censura la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi originari ex art. 581 cod. proc. pen., inammissibile in quanto relativo ad impugnazione geneticamente inammissibile dello
stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen..
In effetti, la valutazione di inammissibilità dell’appello compiuta dal giudice di secondo grado è corretta, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2017, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato dà anche conto, in ogni caso, delle ragioni del ricorrente, puntualmente confrontandole con i risultati dell’istruttoria dibattimentale e superando i contenuti delle doglianze difensive, anche rivelandone le macroscopiche incongruenze e la diffusa astrattezza ed ipoteticità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022.