Specificità dei Motivi: La Cassazione Dichiara Inammissibile un Ricorso Generico
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale penale: la necessaria specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la decisione impugnata, il suo destino è segnato: l’inammissibilità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come redigere un ricorso efficace e quali errori evitare.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di estorsione, previsto dall’art. 629 del Codice Penale. L’imputato lamentava un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, sostenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato contestato.
Tuttavia, l’appello proposto non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte di Cassazione. Il ricorso è stato infatti giudicato non idoneo a innescare una nuova valutazione nel merito della questione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione di inammissibilità su una ragione chiara e netta: la mancanza di specificità dei motivi. Secondo i giudici, il ricorso era ‘generico’ perché si basava su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di critica alla sentenza di condanna, ma si è limitata a una sterile ripetizione di tesi già smentite.
La Corte ha sottolineato come l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del Codice di Procedura Penale, derivi proprio dalla ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. Un ricorso, per essere ‘specifico’, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare, evidenziandone le presunte lacune, illogicità o errori di diritto. Limitarsi a riaffermare la propria posizione, ignorando le argomentazioni del giudice che l’ha respinta, equivale a presentare un atto processuale privo di reale contenuto critico e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per ogni operatore del diritto: l’impugnazione non è una mera riproposizione delle proprie difese, ma un’analisi critica e puntuale della decisione del giudice. La mancata osservanza del requisito della specificità dei motivi comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e un confronto diretto con le motivazioni del provvedimento contestato, pena la vanificazione del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo puntuale e critico la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per mancanza di correlazione tra il ricorso e la decisione impugnata?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso non si confrontano direttamente con le argomentazioni usate dal giudice nella sentenza che si sta contestando. In pratica, il ricorso ignora la motivazione del provvedimento e ripete tesi già valutate, rendendo l’impugnazione inefficace.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43165 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’art. 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata circa la idoneità della condotta del ricorrente ad integrare la fattispecie di estorsione);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desunne dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere COGNOME ensore
Il Presidente