Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1557 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Verona in data 31 ottobre 2021, nei confronti di COGNOME NOME, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata, di cu all’art. 628 commi secondo e terzo n. 1) cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione penale per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non solta l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.