Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19 Anno 2026
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
1. Con ordinanza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna ha Data Udienza: 28/11/2025
dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 21 novembre 2024, con cui il Tribunale di Bologna lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, in data 18 dicembre 2018 il COGNOME si e impossessato di alcuni profumi, sottraendoli dadli scaffali dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, in Funo di Argelato.
La responsabilità del COGNOME per il furto, consumato in concorso con un altro soggetto, è stata fondata sul rinvenimento della refurtiva, in esito ad un controllo, nel veicolo intestato al ricorrente; inoltre, alla vista della polizia giudiziaria, i correi si davano alla fuga, ma venivano riconosciuti dal personale intervenuto
Infine, la presenza di NOME COGNOME ad Argelato, in orario compatibile con l’azione predatoria, è stata confermata dall’esame dei tabulati telefonici.
1.2. Proposta impugnazione, la Corte territoriale ne ha rilevato Vinarnmissibilità, in guanto i motivi di appello difettano della c.d. specificità estrinseca, essendo mancato il confronto con la ampia motivazione della sentenza del Tribunale.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. GLYPH
i 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legg 2 penale è viziO della motivazione (poiché manifestamente illogica e contraddittoria), in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l’impugnazione generica.
Si osserva che con l’atto di appello sono state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste, dolendosi dell’interpretazione operata dalla Corte territoriale del requisito della specificità richiesto dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. peri.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Trattandosi di appello depositato in data 5 marzo 2025, avverso una sentenza pronunciata il 21 novembre 2024, osserva preliminarmente il Collegio che trova applicazione l’art. 581, commi 1, lett. d), e 1-bis, cod. proc. pen., nella versione novellata dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ed entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (ex urt.. 6, comirla 1, d.l. 31 ottobre 2077, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199).
1.2. È utile premettere ancora che questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione – ma il principio è estensibile anche a quelli di appello – sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di inipugnazione risiedonn nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 01).
In tal modo, infatti, i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 5, n. 28011 de! 15/02/2013, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Re. 243838 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 – 01).
.].3. Si tratta di un orientamento che trova un solido ancoraggio in un fondamentale arresto della massima istanza nomofilattica, in cui si è precisato che l’appello e nammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultbno esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste i fondamento dell,.J decisone irnp,.,(ilatà, ferma restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alL specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Principi poi ribaditi anche con l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendosi affermato che dopo la novella legislativa, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso i cilL:clice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, COGNOME, Rv. 273770 – 01).
Si dovrà perciò ricorrere all’inammissibilità per aspecificità sia quando i motivi non sono affatto argomentati (genericità intrinseca), sia quando non affrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericità estrinseca), e non quando, diversamente, non sono ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l’apparato motivazionale.
A ragionare diversamente si giungerebbe ; in via interpretativa, ad introdurre, anche per l’atto d’appello, una ulteriore ipotesi di inammissibilità, ovvero la manifesta infondatezza, prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. soltanto per il ricorso per cassazione (nel senso della irrilevanza, ai fini di cui all’art. 581 cod. proc. pen., dei motivi ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, Sez. 2, n. 7693 del 12/02/2025 Agosto, non mass.; Sez. 4, n. 3(3533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859 – 01).
Con particolare riguardo alla c.d. specificità estrinseca, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
Ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece Liclentificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le dociliunze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 2, n. 5202 del 12/12/2024, dep. 2025, Essadmy, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01).
Nel solco di tali orientamenti giurisprudenziali, l’art. 581, commi 1, lett. d), e 1-bis, cod. proc. pen., prevede oggi che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di dirit espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
1.4. Nella specie, nel proporre appello avverso la sentenza di condanna, NOME COGNOME ha seti oli neato come non fosse provata la sua presenza nel luogo in cui fu complesso il furto, lamentando l’inattendibilità del riconoscimento del teste di polizia giudiziaria, poiché avvenuto di sera, con poca luce e con la nebbia, a seguito di un brevissimo contatto visivo.
In ocini caso, ove pur accertata, la sua eventuale presenza nei pressi dell’esercizio commerciale, difettando altri elementi di fatto, non poteva essere ritenuta prova – oltre ogni ragionevole dubbio – del concorso nella condotta di i mpossessarnento.
Così facendo ha esposto, nelle linee essenziali, le ragioni in forza delle quali sollecitava una diversa valutazione rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato.
L’atto di appello, dunque, si confronta con la sentenza del Tribunale, sviluppando sufficienti rilievi critici.
Non solo, ma sempre dall’analisi del provvedimento impugnato emerge, invece, che il difetto di specificità è stato desunto dal fatto che, secondo i giudici di appello, gli argomenti spesi non erano idonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, essendo evidente, è stato osservato, che il ricorrente è “l’autore del furto” (p. 3 ordinanza impugnata).
In tal modo, nel sindacato di ammissibilità ha trovato indebitamente ingresso un apprezzamento sulla fondatezza dell’impugnazione, ovvero una valutazione nel merito delle argomentazioni proposte, non invece sulla necessaria correlazione con la ratio decidendi.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasniiissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025
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