Specificità dei Motivi: Perché un Appello Generico è Destinato al Fallimento
L’arte della difesa penale non si esaurisce nel dibattimento, ma prosegue, e talvolta si decide, nella fase delle impugnazioni. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la specificità dei motivi di appello. Senza di essa, anche le migliori argomentazioni rischiano di non essere neppure prese in considerazione. Analizziamo come un ricorso apparentemente fondato possa naufragare per un vizio di forma che, in realtà, è pura sostanza.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di minaccia grave. La gravità del fatto era stata desunta non solo dalle parole proferite, ma anche dalla contemporanea esibizione di una pistola, un gesto in grado di amplificare notevolmente la capacità intimidatoria della condotta. La pena inflitta era di nove mesi di reclusione. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione del primo giudice. Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge processuale.
L’Ordinanza della Cassazione e la Specificità dei Motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, non perché le questioni sollevate fossero palesemente infondate nel merito, ma perché i motivi erano formulati in modo ‘aspecifico’. Questo vizio procedurale ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle doglianze difensive. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: la Capacità Intimidatoria della Minaccia
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare la gravità della minaccia. Tuttavia, secondo la Cassazione, il motivo di appello non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato che la gravità derivava dalla combinazione di minacce verbali e l’esibizione dell’arma. L’appello, invece di contestare questo specifico nesso logico, si era limitato a una critica generica, senza ‘attaccare’ il cuore del ragionamento del giudice. Mancava, quindi, una critica puntuale e pertinente.
Il Secondo Motivo: l’Esclusione della Non Punibilità
Il ricorrente si doleva anche del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato aspecifico. La sentenza di primo grado aveva escluso tale beneficio a causa dei precedenti penali dell’imputato, considerati un ‘fattore ostativo’. L’atto di appello, però, non aveva formulato alcuna censura specifica contro questa precisa ragione ostativa. In pratica, la difesa non aveva spiegato perché, nonostante i precedenti, il fatto dovesse comunque essere considerato di particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione, richiamando un autorevole precedente delle Sezioni Unite (Sentenza n. 8825/2017), ha ribadito un principio cardine del processo penale: l’appello non è un’occasione per riesaminare da zero l’intera vicenda. È, invece, uno strumento di critica mirata avverso la decisione impugnata. L’onere della specificità impone all’appellante di enunciare e argomentare in modo esplicito i rilievi critici, mettendoli in relazione diretta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento contestato. La specificità richiesta è, inoltre, direttamente proporzionale alla specificità con cui il primo giudice ha motivato la sua decisione. Una motivazione dettagliata richiede un’impugnazione altrettanto dettagliata.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per ogni difensore. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo formalmente corretto. Un atto di appello deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo avulso dal contesto. Ogni affermazione del giudice deve essere analizzata e, se ritenuta errata, contestata con argomenti puntuali e pertinenti. Un’impugnazione generica, che si limita a riproporre le tesi difensive senza confrontarsi con la motivazione del giudice, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse e, soprattutto, con la cristallizzazione di una sentenza di condanna.
Quando un appello è considerato inammissibile per difetto di specificità?
Un appello è inammissibile quando non enuncia e argomenta esplicitamente le critiche rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento contestato.
Perché il motivo di appello sulla capacità intimidatoria della minaccia è stato ritenuto aspecifico?
Perché non si è confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva argomentato la sussistenza della minaccia grave correlandola all’esibizione della pistola e alla formulazione delle minacce orali. Il motivo di appello non ha contestato questo punto specifico.
Qual è stato l’errore nell’impugnare il diniego della causa di non punibilità (art. 131 bis c.p.)?
L’errore è consistito nel non aver ‘attaccato’ il fattore ostativo indicato dalla sentenza, ovvero i precedenti penali dell’imputato. La censura è risultata generica perché non ha affrontato la ragione specifica per cui il beneficio era stato escluso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24786 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il 09/01/1968
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che lo dichiarava colpevole del delitto di minaccia grave e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto già le Sezioni Unite affermavano che l ‘appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando no risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fa diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822);
Considerato che nel caso di specie quanto al primo motivo di appello non si verte in tema di manifesta infondatezza, come lamenta il ricorrente, bensì di aspecificità del motivo per omesso confronto sul punto della capacità intimidatoria della minaccia, che la sentenza di primo grado argomentava sussistente in quanto correlata alla esibizione della pistola e alla formulazione delle minacce oralmente; il secondo motivo non si confronta con la motivazione di primo grado che escludeva la causa di non punibilità ex art. 131 bis per i precedenti penali e correttamente l Corte di appello evidenzia come la censura a riguardo non abbia ‘attaccato’ il fattore ostativo de
precedenti penali, integrativi della abitualità, in modo specifico, denunciandone la natura di indole diversa rispetto a quello commesso; i motivi terzo e quarto dell’appello sono
assolutamente generici e non si confrontavano con la ricostruzione del fatto e con la motivazione quanto alla misura della pena, fondata sulla capacità a delinquere dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente