Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47181 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47181 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 7 luglio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto
l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e della misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, sottoposti ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e ceduto sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish.
Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i due imputati, con atto sottoscritto dal loro difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di esaminare la memoria difensiva e l’allegata documentazione presentata nell’interesse dell’COGNOME, con la quale si era dimostrata l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei giovani COGNOME e COGNOME e la veridicità delle indicazioni dell’COGNOME, che aveva negato di aver concorso con il COGNOME nella detenzione della droga e di essersi recato nell’abitazione di quest’ultimo, proprio in compagnia del COGNOME e del COGNOME; nonché per avere il Tribunale di Napoli omesso di illustrare le ragioni circa l’esistenza di esigenze cautelari per il COGNOME.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO Iéll DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME siano inammissibili.
Quanto alle doglianze formulate in relazione alla posizione dell’COGNOME, oltre a non essere concretamente configurabile alcuna delle prospettate violazioni di legge, nella fattispecie non è neppure ravvisabile un vizio di mancanza di motivazione, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900; Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, NOME, Rv. 218590).
Con un apparato argomentativo nel quale non è riconoscibile alcuna lacuna o altro vizio di manifesta ·illogicità, il Tribunale del riesame di Napoli .ha risposto alle sollecitazioni difensive, illustrando, in maniera non sindacabile in questa sede di legittimità, le ragioni per le quali la documentazione allegata alla memoria della difesa fosse inidonea a scalfire la valenza degli indizi segnalati dalla pubblica accusa (v. pag. 3 ord. impugn.).
Il secondo motivo del ricorso proposto nello specifico interesse del COGNOME è generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi indiziari da cui era possibile desumere I sussistenza delle esigenze di cautela e le ragioni della scelta della misura coercitiva applicata (v. pagg. 3-4 ord. impugn.).
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 15/11/2023