La Specificità dei Motivi di Ricorso: un Requisito Fondamentale
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica redazionale precisa. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile, la cui assenza conduce a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), pronunciata dal Tribunale di Massa. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, non rassegnato, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alle norme sulla valutazione della prova (artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle censure mosse dall’imputato, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere processuale. Il ricorrente è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la riproposizione di censure generiche
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”, una riproduzione di profili di censura già ampiamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Il punto focale, ribadito con forza dalla Corte, è che un ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere inammissibile un ricorso fondato su motivi che “riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame”.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, come chiarito nell’ordinanza, non si manifesta solo nella genericità o indeterminatezza delle censure, ma anche nella “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, l’atto di impugnazione deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, evidenziandone le specifiche criticità e non ignorandone le argomentazioni. Ignorare questo dialogo critico significa cadere nel vizio di aspecificità, che conduce inevitabilmente all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre un’importante lezione per la pratica forense. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è necessario dimostrare in modo specifico e puntuale dove e perché il giudice d’appello ha errato, confrontandosi direttamente con il suo percorso logico-giuridico.
Un ricorso ‘fotocopia’ di quello presentato in appello, che non tiene conto delle risposte fornite dalla Corte territoriale, è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria rappresenta un’ulteriore deterrente contro la proposizione di impugnazioni meramente dilatorie o non adeguatamente strutturate. Per gli avvocati, ciò significa dedicare tempo ed energie non solo alla ricerca dei vizi della sentenza, ma anche alla loro articolazione in un atto che sia un vero e proprio contraddittorio critico con la decisione impugnata.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato non specifico?
Un ricorso è considerato non specifico non solo quando è generico o vago, ma soprattutto quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre gli stessi motivi già respinti nel grado precedente.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che riprodurre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47986 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Massa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.) è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dai Giudici di merito (f. 3 sent. app.), con i quali ricorrente non si confronta. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la s genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
GLYPH