Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31456 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti della lieve entità introdotte dalla Cor costituzionale con le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 in ordine, rispettivamente, ai reati di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità pre pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 28735 – 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 11 della sentenza impugnata);
considerato che la doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idon realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili e superano anche le obiezioni contenute nelle memorie depositate;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.