Specificità dei Motivi di Ricorso: Quando un Appello è Inammissibile?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la necessità della specificità dei motivi di ricorso. Senza una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa regola, offrendo spunti essenziali per chi opera nel diritto.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati in appello per reati contro il patrimonio (artt. 628 e 629 c.p.), hanno presentato ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La mancata applicazione di circostanze attenuanti di ‘lieve entità’, introdotte da recenti sentenze della Corte Costituzionale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in un giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano una valutazione più mite della loro condotta e, di conseguenza, una pena inferiore. Tuttavia, il modo in cui hanno formulato il loro ricorso si è rivelato fatale.
La Decisione sulla Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione principale risiede nella violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I giudici hanno osservato che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso non va intesa solo come genericità intrinseca delle argomentazioni, ma anche come ‘apparenza’ dei motivi. Questo si verifica quando non c’è una reale correlazione tra le complesse motivazioni della sentenza impugnata e le critiche mosse dall’appellante. In altre parole, non basta lamentarsi della decisione; è necessario smontarla pezzo per pezzo con argomenti pertinenti.
Nel caso specifico, i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, omettendo di svolgere una critica mirata e argomentata contro le ragioni specifiche addotte dai giudici di secondo grado.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il riconoscimento e il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche costituiscono una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito.
Questo potere discrezionale sfugge al controllo della Cassazione, a meno che la decisione non sia frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare la scelta di considerare le attenuanti equivalenti (e non prevalenti) alle aggravanti, ritenendo tale bilanciamento il più adeguato a determinare una pena congrua. Tale motivazione, essendo logica e non arbitraria, è stata ritenuta incensurabile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua funzione tipica: essere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. La mera riproposizione delle doglianze già vagliate e disattese nel grado precedente, senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione appellata, rende il ricorso ‘apparente’ e, quindi, inammissibile. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui il giudizio di merito sulla loro concessione e sul bilanciamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito cruciale: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. La pigrizia argomentativa, consistente nel ‘copia-incolla’ di precedenti motivi, non solo è inefficace ma conduce a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche per l’imputato. La specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che si esercita attraverso un dialogo ragionato e critico con la decisione del giudice precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava della specificità richiesta dalla legge. I ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza d’appello.
È sufficiente ripresentare in Cassazione le stesse argomentazioni dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso deve essere una critica mirata alla decisione impugnata. La semplice ripetizione di doglianze precedenti, senza confrontarsi con le ragioni specifiche del giudice d’appello, rende il ricorso ‘apparente’ e quindi inammissibile.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti?
No. La valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La sua decisione è insindacabile in Cassazione se è supportata da una motivazione adeguata, logica e non arbitraria, come ritenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31456 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI COGNOME NOME nato a OLIVETO CITRA il 22/09/1999
NOME nato a OLIVETO CITRA il 27/02/1992
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME Francesco;
ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti della lieve entità introdotte dalla Cor costituzionale con le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 in ordine, rispettivamente, ai reati di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità pre pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 28735 – 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 11 della sentenza impugnata);
considerato che la doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idon realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili e superano anche le obiezioni contenute nelle memorie depositate;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/2025.